Art. 17 Disposizioni in materia di impiego del volontariato di protezione civile 1. Al fine di favorire l'impiego del volontariato di protezione civile nelle attivita' di soccorso ed assistenza in occasione degli eventi classificabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e dall'art. 14 del regolamento regionale 23 luglio 2012, n. 5 (Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R), la Regione sostiene direttamente le spese relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attivita' di emergenza, nonche' ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attivita', per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformita' alla normativa statale. 2. I rimborsi di cui al comma 1 sono riconosciuti, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, per l'attivita' dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte istituito con deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 35-7149 (Istituzione dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 concernente «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile»). 3. I rimborsi sono effettuati secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile) e dei successivi provvedimenti attuativi. 4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00 annui, si fa fronte con le dotazioni della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. A tal fine e' istituito un apposito capitolo denominato «Rimborsi ai datori di lavoro dei volontari impegnati in attivita' di protezione civile di competenza regionale», che presenta la necessaria dotazione finanziaria.