Art. 17 
 
               Disposizioni in materia di impiego del 
                  volontariato di protezione civile 
 
  1. Al fine di favorire l'impiego  del  volontariato  di  protezione
civile nelle attivita' di soccorso ed assistenza in  occasione  degli
eventi classificabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e  b)
della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del  servizio
nazionale  della  protezione  civile)  e  secondo   quanto   disposto
dall'art. 19 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni
in materia di protezione  civile)  e  dall'art.  14  del  regolamento
regionale  23  luglio  2012,  n.   5   (Regolamento   regionale   del
volontariato  di  protezione  civile.  Abrogazione  del   regolamento
regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R), la Regione sostiene  direttamente
le spese relative ai rimborsi ai datori di  lavoro  degli  emolumenti
versati al lavoratore impegnato  come  volontario  nell'attivita'  di
emergenza, nonche' ai lavoratori autonomi, impegnati  come  volontari
nelle medesime attivita', per il mancato guadagno  giornaliero.  Tali
emolumenti sono calcolati in conformita' alla normativa statale. 
  2. I rimborsi di cui al comma 1 sono riconosciuti, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, per l'attivita'  dei  volontari  aderenti
alle   organizzazioni   iscritte   nell'elenco   territoriale   delle
organizzazioni di volontariato di  protezione  civile  della  Regione
Piemonte  istituito  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  24
febbraio 2014, n. 35-7149 (Istituzione dell'elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di  protezione  civile  della  Regione
Piemonte in attuazione della direttiva del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 9 novembre  2012  concernente  «Indirizzi  operativi
volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato alle attivita' di protezione civile»). 
  3. I rimborsi sono effettuati secondo le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  8  febbraio  2001,  n.  194
(Regolamento recante  nuova  disciplina  della  partecipazione  delle
organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile) e
dei successivi provvedimenti attuativi. 
  4. Agli oneri finanziari derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,
quantificati in euro 100.000,00 annui, si fa fronte con le  dotazioni
della missione 11 (Soccorso  civile),  programma  11.01  (Sistema  di
protezione civile) del bilancio di previsione finanziario  2017-2019.
A tal fine e' istituito un apposito capitolo denominato «Rimborsi  ai
datori di lavoro dei volontari impegnati in attivita'  di  protezione
civile di competenza regionale», che presenta la necessaria dotazione
finanziaria.