Art. 18 
 
               Disposizione transitoria per i servizi 
                   educativi per la prima infanzia 
 
  1. In via transitoria e fino all'entrata  in  vigore  di  specifica
normativa regionale attuativa dell'art. 6, comma 1,  lettera  f)  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  (Istituzione  del  sistema
integrato di educazione e di istruzione  dalla  nascita  sino  a  sei
anni, a norma dell'art. 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13
luglio 2015, n. 107), i servizi educativi per la prima infanzia  sono
identificati in: 
    a) nido d'infanzia e micro-nido; 
    b) sezione primavera; 
    c) servizi integrativi. 
  2. I servizi integrativi per la prima infanzia sono articolati in: 
    a) servizio in contesto domiciliare: nido in famiglia; 
    b) spazio gioco per bambini: centro di custodia oraria; 
    c) centro bambini e famiglie. 
  3. La Giunta regionale,  con  proprie  deliberazioni,  definisce  i
requisiti minimi strutturali ed organizzativi-gestionali, i criteri e
le modalita' per la realizzazione ed  il  funzionamento  dei  servizi
elencati ai commi 1 e 2. 
  4. Non sono attivabili e autorizzabili servizi per bambini da 0 a 6
anni diversi da quelli definiti dal decreto legislativo n. 65/2017  e
dai commi 1 e 2. I servizi sperimentali sono ricondotti, nei  termini
dei  protocolli  di  sperimentazione,  all'interno  del  sistema  dei
servizi di cui al decreto legislativo citato. 
  5. Fino all'entrata in vigore della normativa  regionale  attuativa
del decreto legislativo n. 65/2017, di cui  al  comma  1,  i  servizi
educativi per la prima  infanzia  sono  vigilati  ed  autorizzati  in
applicazione delle disposizioni di  cui  al  titolo  VI  della  legge
regionale 8 gennaio 2004,  n.  1  (Norme  per  la  realizzazione  del
sistema  regionale  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  e
riordino della legislazione di riferimento). 
  6. Fino all'entrata in vigore dei requisiti, di  cui  al  comma  3,
continuano ad applicarsi, in materia di requisiti minimi  strutturali
e organizzativi-gestionali, le disposizioni  contenute  nei  seguenti
provvedimenti: 
    a) deliberazione della Giunta  regionale  29  dicembre  2004,  n.
48-14482, identificativa dei servizi di nido in famiglia; 
    b) deliberazione  della  Giunta  regionale  20  giugno  2008,  n.
2-9002, identificativa dei servizi di sezioni primavera; 
    c) deliberazione  della  Giunta  regionale  16  aprile  2013,  n.
31-5660, identificativa dei servizi di centro di custodia oraria; 
    d) deliberazione della Giunta  regionale  25  novembre  2013,  n.
20-6732, identificativa dei servizi di micro-nido. 
  7. Le risorse necessarie per sostenere il sistema dei servizi e per
la compartecipazione  al  fondo,  di  cui  all'art.  12  del  decreto
legislativo n. 65/2017, sono determinate, a decorrere  dall'esercizio
finanziario 2017, attraverso uno stanziamento di parte  corrente,  in
termini di competenza e di cassa, di euro  2.000.000,00  per  ciascun
anno, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di  nuova
istituzione, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali  e
famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e  i  minori  e
per asili nido) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che
presenta la necessaria copertura finanziaria.