Art. 2 Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2016 1. In base all'art. 6, comma 1 del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, approvato con legge regionale 2 agosto 2017, n. 11 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016) ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2016 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 55/2017/SECPIE/PARI del 7 luglio 2017, il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 e' determinato in euro 1.484.870.078,71. 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 11/2017, al disavanzo di amministrazione di cui al comma 1 e' sottratto, quale parte disponibile, l'importo complessivo pari ad euro 7.562.571.142,15, di cui e' disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto in applicazione delle vigenti normative di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 13 settembre 2016, n. 162-29636, allegata alla legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015). 3. La quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 vincolata per il recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014, di competenza degli esercizi successivi al 2016, determinata in euro 366.772.610,58, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 11/2017, e' iscritta per il medesimo importo in entrata all'esercizio 2017 ed in spesa sul medesimo esercizio per un importo non superiore al valore dell'ammortamento del disavanzo di competenza; la quota residua dell'avanzo vincolato, pari ad euro 191.374.871,95, ai sensi del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, punto 9.2, costituisce la copertura del fondo vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.