Art. 2 
 
Saldo    finanziario    dell'esercizio    precedente    a     seguito
dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2016 
 
  1. In  base  all'art.  6,  comma  1  del  rendiconto  generale  per
l'esercizio finanziario 2016, approvato con legge regionale 2  agosto
2017, n. 11 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016) ed
in coerenza con il giudizio  di  parificazione  del  rendiconto  2016
della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione  di  controllo
per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 55/2017/SECPIE/PARI del 7
luglio  2017,  il  disavanzo   di   amministrazione   alla   chiusura
dell'esercizio   finanziario   2016   e'    determinato    in    euro
1.484.870.078,71. 
  2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 11/2017,  al
disavanzo di amministrazione di cui al comma 1  e'  sottratto,  quale
parte   disponibile,   l'importo    complessivo    pari    ad    euro
7.562.571.142,15, di cui  e'  disposto  il  riassorbimento  in  quote
costanti negli esercizi successivi,  come  previsto  in  applicazione
delle vigenti normative  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio
regionale 13  settembre  2016,  n.  162-29636,  allegata  alla  legge
regionale  16  settembre  2016,  n.  17  (Rendiconto   generale   per
l'esercizio finanziario 2015). 
  3. La quota del risultato di amministrazione al  31  dicembre  2016
vincolata per il recupero della quota del disavanzo  al  31  dicembre
2014, di competenza degli esercizi successivi al 2016, determinata in
euro 366.772.610,58, ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3  della  legge
regionale n. 11/2017, e' iscritta per il medesimo importo in  entrata
all'esercizio 2017 ed in spesa sul medesimo esercizio per un  importo
non  superiore  al  valore   dell'ammortamento   del   disavanzo   di
competenza; la quota residua  dell'avanzo  vincolato,  pari  ad  euro
191.374.871,95, ai sensi del principio applicato  della  contabilita'
finanziaria  di  cui  all'allegato  4/2  al  decreto  legislativo  n.
118/2011, punto 9.2, costituisce la  copertura  del  fondo  vincolato
stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale  iscritto  in
entrata degli esercizi successivi.