Art. 20 
 
                   Modifiche alla legge regionale 
                      23 settembre 2003, n. 23 
 
  1. All'art. 5,  comma  2,  lettera  g)  della  legge  regionale  23
settembre  2003,  n.   23   (Disposizioni   in   materia   di   tasse
automobilistiche) all'inizio del periodo le parole  «gli  autoveicoli
elettrici e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «gli autoveicoli,
i motoveicoli e ciclomotori elettrici e gli autoveicoli». 
  2. All'art. 5,  comma  2,  lettera  g)  della  legge  regionale  n.
23/2003, dopo le parole «quelli a doppia alimentazione» sono aggiunte
le seguenti: «benzina/elettrica con potenza complessiva non superiore
a 100 kilowatt».