Art. 20 Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 1. All'art. 5, comma 2, lettera g) della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) all'inizio del periodo le parole «gli autoveicoli elettrici e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «gli autoveicoli, i motoveicoli e ciclomotori elettrici e gli autoveicoli». 2. All'art. 5, comma 2, lettera g) della legge regionale n. 23/2003, dopo le parole «quelli a doppia alimentazione» sono aggiunte le seguenti: «benzina/elettrica con potenza complessiva non superiore a 100 kilowatt».