Art. 21 
 
        Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n.
30 (Norme per la tutela della salute, il  risanamento  dell'ambiente,
la  bonifica  e  lo  smaltimento  dell'amianto)  e'  sostituito   dal
seguente: «3. Per piccolo quantitativo si intende  una  quantita'  di
manufatti  in  cemento  amianto  uguale  o  inferiore  a  250   metri
quadrati.».