Art. 21 Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) e' sostituito dal seguente: «3. Per piccolo quantitativo si intende una quantita' di manufatti in cemento amianto uguale o inferiore a 250 metri quadrati.».