Art. 10 
 
                 Potere sostitutivo della Provincia 
 
  1.  La  Giunta  provinciale  esercita  il  potere  sostitutivo  nei
confronti dei Comuni, in caso di mancata adozione di atti obbligatori
per previsione di legge o per regolamento al quale la legge rinvia. 
  2. La Giunta provinciale assegna all'ente inadempiente, dopo averlo
sentito, un congruo termine, comunque non inferiore a 30 giorni,  per
adottare i necessari provvedimenti, salvo deroga motivata da  ragioni
d'urgenza.  Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato  e   sentito
nuovamente l'ente inadempiente, la  Giunta  provinciale  esercita  il
potere  sostitutivo  previsto  dall'articolo  54  dello  Statuto   di
autonomia, anche mediante la nomina di un commissario/una commissaria
ad acta. 
  3.  Se  necessario,  la  Giunta  provinciale  e  il  commissario/la
commissaria  ad  acta  si   avvalgono   delle   strutture   dell'ente
inadempiente, il quale e' tenuto a  fornire  la  collaborazione  e  i
documenti necessari. 
  4. Nel caso in  cui  il  provvedimento  in  sostituzione  dell'ente
inadempiente sia un atto distinto dalla deliberazione con la quale la
Giunta  provinciale  dispone  la  sostituzione,   l'ente   sostituito
conserva il potere di compiere gli atti dei quali e'  stata  rilevata
l'omissione, fino a quando la Giunta o il commissario/la  commissaria
ad acta non abbia chiesto all'ente la collaborazione di cui al  comma
3. 
  5. Gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti  sostitutivi
sono a carico dell'ente inadempiente.