Art. 14 
 
Modifica della legge provinciale 7 novembre  1983,  n.  41,  «Per  la
disciplina dell'educazione permanente e del  sistema  di  biblioteche
                             pubbliche» 
 
  1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo  13  della  legge  provinciale  7
novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
    «3. I competenti uffici provinciali  coordinano  il  sistema  dei
comitati per l'educazione permanente.  A  tal  fine  i  comitati  per
l'educazione   permanente   trasmettono   agli   uffici   provinciali
annualmente  una   documentazione   che   comprende   una   relazione
riguardante le attivita'  dell'anno  passato  e  una  previsione  per
l'anno a venire.  Qualora  i  comitati  per  l'educazione  permanente
presentino  una  analoga  documentazione  anche   all'amministrazione
comunale, inoltrano agli uffici provinciali solo una relativa copia. 
    4. Fatte salve le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,  la
Provincia puo'  concedere  ulteriori  finanziamenti  ai  sensi  degli
articoli 9 e 11 a favore dei comitati di educazione permanente  e  di
organizzazioni che li supportano. 
    5. Per lo sviluppo e il supporto dei  comitati  per  l'educazione
permanente  la  Provincia  puo'  adottare   e   finanziare   apposite
iniziative.»