Art. 15 
 
Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, «Disposizioni
  finanziarie in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
  previsione della Provincia per l'anno finanziario  1995  e  per  il
  triennio 1995-1997» 
 
  1. Dopo il comma 1  dell'articolo  6  della  legge  provinciale  10
agosto 1995, n. 17, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Le comunita' comprensoriali rispettivamente i  comuni  si
obbligano  al  rispetto  del  vincolo  di  destinazione  come   pista
ciclabile. Con regolamento sono stabilite la durata e le modalita' di
modifica della destinazione.»