Art. 15 Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997» 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Le comunita' comprensoriali rispettivamente i comuni si obbligano al rispetto del vincolo di destinazione come pista ciclabile. Con regolamento sono stabilite la durata e le modalita' di modifica della destinazione.»