Art. 17 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Restano fermi le funzioni, i compiti e i servizi gia' attribuiti
o delegati ai Comuni, ai sindaci e alle sindache alla data di entrata
in vigore della presente legge. 
  2.  Fino  all'emanazione  della  specifica  legge  provinciale   di
attuazione dell'articolo 5, restano ferme le disposizioni vigenti  in
materia  di  finanza  e  di  tributi  locali,   purche'   non   siano
incompatibili con le disposizioni della presente legge. 
  3. Fino a quando non sia diversamente disposto, restano  fermi  gli
ambiti territoriali determinati ai sensi delle vigenti discipline  di
settore,  ai  fini  dello  svolgimento  in  forma  collaborativa   di
determinate funzioni e servizi. 
  4. I poteri di cui agli articoli 8, 9,  10  e  11  sono  esercitati
anche nei confronti degli  enti  istituiti  nell'ambito  delle  forme
collaborative dei  Comuni,  nonche'  nei  confronti  delle  Comunita'
comprensoriali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n.  7,  e
successive modifiche. 
  5. I  procedimenti  relativi  alle  funzioni  trasferite  ai  sensi
dell'articolo 12, in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono conclusi dall'Amministrazione provinciale.