Art. 18 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede: a) quanto a euro 400.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 05 all'interno del programma 02; b) quanto a euro 1.800.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 04 all'interno del programma 01; c) quanto a euro 6.100.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 04 all'interno del programma 07. 2. La Ripartizione provinciale Finanze e' autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.