Art. 18 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della
presente legge, pari a 8.300.000,00 euro a decorrere dall'anno  2019,
si provvede: 
    a) quanto a euro  400.000,00  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dalla  legge  provinciale   7
novembre 1983, n.  41,  e  successive  modifiche,  nell'ambito  degli
stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 05  all'interno  del
programma 02; 
    b) quanto a euro 1.800.000,00 mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 16 luglio
2008, n. 5, e successive modifiche,  nell'ambito  degli  stanziamenti
iscritti in bilancio nella missione 04 all'interno del programma 01; 
    c) quanto a euro 6.100.000,00 mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa  recata  dall'articolo  11  della  legge
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, nell'ambito
degli stanziamenti iscritti in bilancio nella missione 04 all'interno
del programma 07. 
  2. La Ripartizione provinciale Finanze e' autorizzata ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.