Art. 3 
 
                Collaborazione tra Provincia e Comuni 
 
  1. Nelle materie di interesse dei Comuni,  la  Provincia  assicura,
nell'esercizio   delle   potesta'   legislative,   regolamentari    e
amministrative, il coinvolgimento del Consiglio dei  Comuni,  secondo
quanto previsto dalla legge provinciale 8  febbraio  2010,  n.  4,  e
successive modifiche. 
  2.  La  Provincia  e  i  Comuni  si  scambiano  reciprocamente   le
informazioni  e  i  dati  utili  allo  svolgimento  delle  rispettive
funzioni,  nel  rispetto  della  pertinente   legislazione   statale,
regionale e provinciale, e in particolare della normativa in  materia
di  riservatezza,  di  trasparenza  e  pubblicita'  degli  atti,   di
procedimento amministrativo, di armonizzazione dei bilanci  pubblici,
di coordinamento statistico ed informatico dei dati. 
  3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo  6,  comma
3, all'articolo 7, comma 4, e all'articolo 8, comma 2,  se  entro  60
giorni da quando il Consiglio dei Comuni ha ricevuto dalla  Provincia
una proposta completa e articolata non si e' raggiunta un'intesa,  la
Giunta provinciale  puo'  procedere  tenendo  conto  delle  posizioni
espresse,  dandone  comunicazione  al  Consiglio  provinciale  e   al
Consiglio dei Comuni.