Art. 4 
 
Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative  e  servizi  della
                              Provincia 
 
  1. Nelle materie di propria competenza, la Provincia trasferisce ai
Comuni le  funzioni  amministrative  e  i  servizi  pubblici  a  esse
eventualmente connessi, che non richiedono un  esercizio  unitario  a
livello provinciale e che sono  compatibili  con  le  dimensioni  dei
territori dei Comuni. A tale scopo si considera anche  l'opportunita'
di svolgere le funzioni e i servizi in forma collaborativa. 
  2.  L'allocazione  delle  funzioni  amministrative  e  dei  servizi
pubblici   e'   disposta   secondo   criteri   di    unitarieta'    e
complementarieta' delle funzioni, di  semplificazione  istituzionale,
di non sovrapposizione e non  frammentazione  delle  funzioni  e  dei
servizi tra la Provincia e i Comuni. 
  3. Il trasferimento di cui al comma 1 e' disposto previa intesa con
il Consiglio dei Comuni con legge provinciale. A tal fine  la  Giunta
provinciale, anche su richiesta del Consiglio dei Comuni, presenta un
apposito disegno di legge. 
  4. Il trasferimento di cui al comma 1 e' disposto dalla  legge  per
materie organiche, indicando,  se  necessario,  le  singole  funzioni
amministrative che  sono  trasferite  ai  Comuni  e  individuando  le
funzioni che, all'interno delle materie  trasferite,  sono  riservate
alla Provincia, in quanto richiedono un esercizio unitario a  livello
provinciale, o sono incompatibili con  le  dimensioni  dei  Comuni  e
delle loro forme collaborative. 
  5. Con riferimento alle materie nonche' alle funzioni e ai  servizi
gia' trasferiti con legge provinciale, la  Giunta  provinciale,  puo'
individuare con regolamento adottato previa intesa con  il  Consiglio
dei Comuni e nel  rispetto  delle  singole  leggi  di  trasferimento,
ulteriori funzioni e servizi da trasferire  ai  Comuni,  o  ulteriori
funzioni  e  servizi  da  svolgere  in  modo   unitario   a   livello
provinciale. 
  6. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la data  dalla
quale ha effetto il trasferimento delle funzioni  e  dei  servizi  e'
stabilita dalla Giunta provinciale con deliberazione  da  pubblicarsi
nel Bollettino Ufficiale  della  Regione.  Insieme  al  trasferimento
vengono stabilite,  se  necessario,  le  risorse  occorrenti  per  lo
svolgimento dei compiti trasferiti.