Art. 4 Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative e servizi della Provincia 1. Nelle materie di propria competenza, la Provincia trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono un esercizio unitario a livello provinciale e che sono compatibili con le dimensioni dei territori dei Comuni. A tale scopo si considera anche l'opportunita' di svolgere le funzioni e i servizi in forma collaborativa. 2. L'allocazione delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e' disposta secondo criteri di unitarieta' e complementarieta' delle funzioni, di semplificazione istituzionale, di non sovrapposizione e non frammentazione delle funzioni e dei servizi tra la Provincia e i Comuni. 3. Il trasferimento di cui al comma 1 e' disposto previa intesa con il Consiglio dei Comuni con legge provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, anche su richiesta del Consiglio dei Comuni, presenta un apposito disegno di legge. 4. Il trasferimento di cui al comma 1 e' disposto dalla legge per materie organiche, indicando, se necessario, le singole funzioni amministrative che sono trasferite ai Comuni e individuando le funzioni che, all'interno delle materie trasferite, sono riservate alla Provincia, in quanto richiedono un esercizio unitario a livello provinciale, o sono incompatibili con le dimensioni dei Comuni e delle loro forme collaborative. 5. Con riferimento alle materie nonche' alle funzioni e ai servizi gia' trasferiti con legge provinciale, la Giunta provinciale, puo' individuare con regolamento adottato previa intesa con il Consiglio dei Comuni e nel rispetto delle singole leggi di trasferimento, ulteriori funzioni e servizi da trasferire ai Comuni, o ulteriori funzioni e servizi da svolgere in modo unitario a livello provinciale. 6. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la data dalla quale ha effetto il trasferimento delle funzioni e dei servizi e' stabilita dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Insieme al trasferimento vengono stabilite, se necessario, le risorse occorrenti per lo svolgimento dei compiti trasferiti.