Art. 5 
 
                  Autonomia finanziaria dei Comuni 
 
  1. La Provincia assicura ai Comuni le  risorse  finanziarie  e  non
finanziarie necessarie per svolgere integralmente e in modo  adeguato
le funzioni e i servizi attribuiti, secondo i seguenti principi: 
    a) considerazione dell'effettivo fabbisogno dei Comuni; 
    b) considerazione delle risorse proprie dei Comuni e  della  loro
possibilita' di autofinanziamento; 
    c) attuazione  della  solidarieta'  intercomunale,  mirante  alla
riduzione  degli  squilibri  economici  tra  i   diversi   territori,
derivanti da circostanze oggettive; 
    d)  miglioramento  dell'efficienza  e   della   efficacia   della
amministrazione. 
  2. In caso di trasferimento  ai  Comuni  di  ulteriori  funzioni  e
servizi, la  legge  provinciale  garantisce  il  trasferimento  delle
risorse finanziare e strumentali necessarie per far fronte alle spese
derivanti dai nuovi compiti. Il Consiglio dei Comuni esprime  il  suo
parere alla Provincia in merito alla bozza di atto  di  trasferimento
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 8 febbraio
2010, n.  4,  tenendo  anche  conto  dell'adeguatezza  delle  risorse
finanziarie previste dalla bozza o che sono gia' a  disposizione  dei
Comuni. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  80  e  81  dello
Statuto di  autonomia  e  dalle  relative  leggi  provinciali  e  nel
rispetto delle disposizioni in materia della legge di  trasferimento,
l'effettivo passaggio delle risorse strumentali e umane ai Comuni  e'
disposto con deliberazione della Giunta  provinciale,  previa  intesa
con il Consiglio dei Comuni. 
  4. Nel caso in cui la legge provinciale o gli atti cui essa  rinvia
rideterminino le risorse disponibili, devono essere  conseguentemente
ridefiniti anche le funzioni e i  servizi  svolti  dai  Comuni  o  le
finalita' che si intendono realizzare. 
  5. Per incentivare un migliore svolgimento delle funzioni  comunali
e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,
gli accordi sulla finanza locale di cui all'articolo 81 dello Statuto
di autonomia e alla legge provinciale  14  febbraio  1992,  n.  6,  e
successive modifiche, possono prevedere misure premiali nei confronti
dei Comuni, tenendo anche conto degli esiti  dei  controlli  e  delle
verifiche di cui all'articolo 8, commi da 5 a 8.