Art. 6 
 
          Svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali 
 
  1. I Comuni svolgono le funzioni e i  servizi  di  loro  competenza
secondo  i  principi   di   buon   andamento   e   di   imparzialita'
dell'amministrazione, nel rispetto della legislazione in  materia  di
ordinamento  dei  Comuni   della   Regione   Autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol. 
  2. I Comuni assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita'
del  debito  pubblico,  secondo  quanto  stabilito  dalla   normativa
statale, regionale e provinciale in materia. 
  3.  I  Comuni  esercitano   le   proprie   funzioni   con   modelli
organizzativi volti a garantire la riduzione degli oneri  burocratici
per i soggetti amministrati e la riduzione dei  costi  amministrativi
del  decentramento,  anche  sulla  base  di  atti  di   indirizzo   e
coordinamento approvati dalla Giunta  provinciale,  d'intesa  con  il
Consiglio dei Comuni. 
  4. Sono fatte salve le leggi speciali che, per  lo  svolgimento  di
determinati servizi pubblici, prevedono la  costituzione  di  enti  o
organismi appositi, o particolari modalita' di affidamento.