Art. 8 
 
                       Poteri della Provincia 
 
  1. Oltre alle funzioni e ai servizi di  rilevanza  sovracomunale  e
provinciale, alla Provincia spettano le funzioni  di  programmazione,
di  indirizzo  e  coordinamento,   di   monitoraggio   e   vigilanza,
finalizzate  anche  a  garantire  livelli  minimi  di  omogeneita'  e
integrazione  dei  contenuti   nello   svolgimento   delle   funzioni
amministrative  e  dei  servizi  pubblici  su  tutto  il   territorio
provinciale. 
  2. Nelle materie trasferite ai Comuni,  la  Provincia  esercita  il
potere di  indirizzo  e  coordinamento  mediante  atti  di  carattere
generale, da adottare nel rispetto dei principi di  sussidiarieta'  e
di leale collaborazione, previa intesa con il Consiglio dei Comuni. 
  3. Fatte salve speciali disposizioni legislative, i  predetti  atti
sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale uno
sviluppo unitario del sistema dei  Comuni  e  un  livello  minimo  di
prestazioni a favore dei cittadini e delle  cittadine  nonche'  delle
imprese. 
  4. Gli atti di indirizzo e coordinamento  vincolano  i  destinatari
esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o  dei  risultati  in
essi stabiliti. 
  5. La Giunta provinciale esercita la vigilanza e la tutela ai sensi
dell'articolo 54, comma 1, cifra 5, dello Statuto di autonomia  e  le
funzioni ai  sensi  dell'articolo  79,  comma  3,  dello  Statuto  di
autonomia. 
  6. Per la verifica del regolare svolgimento delle  funzioni  e  dei
servizi  comunali,  la  Giunta  provinciale  puo'   disporre   idonei
controlli, anche a campione. 
  7. La vigilanza e i  controlli  sono  disposti  ed  effettuati  nel
rispetto del principio di leale collaborazione, limitando  al  minimo
indispensabile gli oneri amministrativi posti a carico dei Comuni nei
cui confronti essi sono svolti. I Comuni sono  tenuti  a  fornire  le
necessarie informazioni di cui la Provincia o i suoi enti e organismi
strumentali non siano gia' in possesso. 
  8.  I  poteri  di  vigilanza  e  controllo  sono  esercitati  dalla
struttura amministrativa competente, secondo le  modalita'  stabilite
dalla Giunta provinciale. 
  9. In esito alle verifiche e ai controlli,  la  Giunta  provinciale
puo' esercitare i poteri di cui agli articoli 10 e 11.