(Pubblicata nel  Supplemento  n.  7  al  Bollettino  Ufficiale  della
    Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 21 novembre 2017) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle  azioni
finanziate nell'ambito delle  politiche  dell'Unione  europea  e  per
            l'attuazione di programmi d'interesse europeo 
 
  1. La Provincia partecipa alle  iniziative  finanziate  dall'Unione
europea, e in particolare accede  ai  fondi  europei  e  partecipa  a
programmi e progetti promossi  dall'Unione  europea,  secondo  quanto
previsto dalle vigenti disposizioni europee  e  statali  in  materia,
nonche' dalla presente legge. 
  2. I programmi dei fondi  strutturali  e  di  investimento  europei
(Fondi SIE), proposti dalla  Giunta  provinciale  e  approvati  dalla
Commissione  europea,  sono  strumenti  di  programmazione   e   sono
raccordati con la programmazione provinciale. 
  3. I finanziamenti a valere sui programmi operativi dei  fondi  SIE
europei  sono  concessi,  salvo  diverse  indicazioni  normative,  in
conformita' alle modalita' e nell'ammontare  indicati  dai  programmi
operativi medesimi. 
  4. In sede di approvazione delle proposte dei singoli programmi  la
Giunta provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea,
nomina le autorita'  di  gestione,  di  certificazione  e  di  audit,
nonche' eventuali organismi intermedi. 
  5. In merito al Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR).  la  Giunta  provinciale,  in  sede  di  approvazione  della
proposta del programma,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
europea  prende   atto   dell'istituzione   dell'organismo   pagatore
provinciale riconosciuto nonche' della designazione dell'organismo di
certificazione. 
  6. Per le iniziative finanziate dal Fondo europeo agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) la Provincia e' autorizzata  a  sostenere  le
spese per anticipare all'organismo pagatore provinciale  riconosciuto
anche le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato. 
  7.  Le  predette  autorita'  e  organismi  esercitano  le  funzioni
previste dai vigenti regolamenti UE. La Giunta provinciale garantisce
l'indipendenza delle autorita' e degli  organismi,  nonche'  la  loro
collaborazione  e  reciproca  informazione.  E'   inoltre   possibile
istituire un proprio organismo strumentale per gli interventi europei
ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208. 
  8.  Pur  essendo   strutture   organizzative   dell'Amministrazione
provinciale, le autorita' e gli organismi di cui ai commi 4 e  5  non
espletano le funzioni istituzionali proprie dell'Amministrazione,  ma
svolgono  le  attivita'  previste  nei  programmi  operativi  e   nei
regolamenti  sui  fondi   SIE.   Di   conseguenza   i   provvedimenti
amministrativi di queste autorita' e organismi sono considerati  atti
definitivi per legge. Contro tali provvedimenti  non  e'  ammesso  il
ricorso gerarchico di cui  all'art.  9  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 
  9. Per tutte le iniziative finanziate  o  cofinanziate  dall'Unione
europea   trovano   applicazione   i   termini    dei    procedimenti
amministrativi  dettati  dalla  normativa   specifica   di   settore.
Esclusivamente nei casi in cui non sussista una disciplina  specifica
si applicano i termini di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
successive modifiche, e alla legge provinciale 22  ottobre  1993,  n.
17, e successive modifiche. Ove  sussista  un  dubbio  interpretativo
attinente   ai   termini,   si   applica   il   termine    favorevole
all'Amministrazione.