(Pubblicata nel Supplemento n. 7 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 21 novembre 2017) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito delle politiche dell'Unione europea e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo 1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi europei e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonche' dalla presente legge. 2. I programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), proposti dalla Giunta provinciale e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono raccordati con la programmazione provinciale. 3. I finanziamenti a valere sui programmi operativi dei fondi SIE europei sono concessi, salvo diverse indicazioni normative, in conformita' alle modalita' e nell'ammontare indicati dai programmi operativi medesimi. 4. In sede di approvazione delle proposte dei singoli programmi la Giunta provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nomina le autorita' di gestione, di certificazione e di audit, nonche' eventuali organismi intermedi. 5. In merito al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). la Giunta provinciale, in sede di approvazione della proposta del programma, nel rispetto della normativa dell'Unione europea prende atto dell'istituzione dell'organismo pagatore provinciale riconosciuto nonche' della designazione dell'organismo di certificazione. 6. Per le iniziative finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) la Provincia e' autorizzata a sostenere le spese per anticipare all'organismo pagatore provinciale riconosciuto anche le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato. 7. Le predette autorita' e organismi esercitano le funzioni previste dai vigenti regolamenti UE. La Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorita' e degli organismi, nonche' la loro collaborazione e reciproca informazione. E' inoltre possibile istituire un proprio organismo strumentale per gli interventi europei ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 8. Pur essendo strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, le autorita' e gli organismi di cui ai commi 4 e 5 non espletano le funzioni istituzionali proprie dell'Amministrazione, ma svolgono le attivita' previste nei programmi operativi e nei regolamenti sui fondi SIE. Di conseguenza i provvedimenti amministrativi di queste autorita' e organismi sono considerati atti definitivi per legge. Contro tali provvedimenti non e' ammesso il ricorso gerarchico di cui all'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 9. Per tutte le iniziative finanziate o cofinanziate dall'Unione europea trovano applicazione i termini dei procedimenti amministrativi dettati dalla normativa specifica di settore. Esclusivamente nei casi in cui non sussista una disciplina specifica si applicano i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, e alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Ove sussista un dubbio interpretativo attinente ai termini, si applica il termine favorevole all'Amministrazione.