Art. 15 
 
Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n.  1,  «Disciplina
degli  impianti  a  fune  e  prescrizioni  per  gli   ostacoli   alla
                         navigazione aerea» 
 
  1. Dopo il capo V del titolo II della legge provinciale 30  gennaio
2006, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente  capo  VI
con l'art. 30-bis: 
 
                              «Capo VI 
Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento  degli  impianti  a
                                fune 
 
  Art 30-bis. (Aiuti) - 1.  La  Provincia  incentiva  lo  sviluppo  e
l'efficiente funzionamento  delle  funivie  in  servizio  pubblico  e
concede  contributi  in  conto  capitale  per  il  finanziamento   di
interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento  qualitativo,
l'ammodernamento tecnologico, anche parziale, l'aumento della portata
oraria,  la  sostituzione  di  parti  dell'impianto,   la   revisione
periodica prevista dalla normativa vigente,  comprese  le  operazioni
per lo spostamento delle funi portanti, nonche'  il  miglioramento  e
l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per  la  distribuzione  e  la
lettura dei titoli di viaggio per: 
    1. gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale
che costituiscono, da soli o in  proseguimento  con  altre  linee  di
trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie
e centri abitati o tra i centri stessi;) 
    2. gli impianti a fune in servizio pubblico  ad  uso  sportivo  o
turistico-ricreativo. 
  2. La concessione dei contributi  e'  regolamentata,  nel  rispetto
della  disciplina  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  di  Stato,  da
appositi criteri che determinano: 
    1. le spese ammissibili a contributo nel settore degli impianti a
fune, tenuto conto delle  differenti  finalita'  di  trasporto  degli
impianti di cui al comma 1; 
    2. le aree di  interesse  prettamente  locale  per  le  quali  la
realizzazione delle iniziative  di  cui  al  comma  1  e'  ammessa  a
contributo, senza che  esso  costituisca  aiuto  di  Stato  ai  sensi
dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE; 
    3. la misura massima del contributo per gli interventi di cui  al
comma 1, lettera a); 
    4. la misura massima del contributo per gli interventi di cui  al
comma  1,  lettera  b),  da  realizzarsi  nelle  aree  di   interesse
prevalentemente locale; 
    5. la misura massima del contributo per  gli  interventi  di  cui
comma 1, lettera b),  da  realizzarsi  al  di  fuori  delle  aree  di
interesse prevalentemente locale; 
    6. l'eventuale possibilita' di cumulo tra gli aiuti di  cui  alle
lettere c), d) ed e), o tra questi ed altre tipologie  di  aiuti  qui
non indicati; 
    7. l'ordine di priorita' degli interventi finanziabili; 
    8.  gli  obblighi  a  carico  dei  soggetti  beneficiari   e   le
conseguenze  della  loro  inosservanza  in  termini  di  revoca   e/o
restituzione, in tutto o in parte, del contributo erogato. 
  3. I contributi di  cui  al  comma  1  possono  essere  concessi  a
condizione che  il  tracciato  dell'impianto  funiviario  si  estenda
prevalentemente nel territorio provinciale. 
  4. In caso di  calamita'  naturali  possono  essere  concessi,  nel
rispetto di quanto disposto dall'art.  50  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti  eventi  e
alle maggiori spese da essi derivanti, anche  sotto  forma  di  mutui
agevolati dal fondo di rotazione di cui  alla  legge  provinciale  15
aprile 1991, n. 9.» 
  2. Nel comma 1 dell'art. 35  della  legge  provinciale  30  gennaio
2006, n. 1, le parole: «dalla direttiva 2000/9/CE del 20 marzo  2000»
sono sostituite dalle parole: «dal regolamento (UE) n. 424/2016 del 9
marzo 2016». 
  3. Nel comma 1 dell'art. 42  della  legge  provinciale  30  gennaio
2006, n. 1, le parole: «dalla direttiva  2000/9/CE»  sono  sostituite
dalle parole: «dal regolamento (UE) n. 424/2016». 
  4. Nella rubrica del capo II del titolo IV della legge  provinciale
30 gennaio 2006,  n.  1,  le  parole:  «recepimento  della  direttiva
2000/9/CE» sono sostituite dalle parole: «adeguamento al  regolamento
(UE) n. 424/2016». 
  5. Il comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006,
n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «1. Il presente capo disciplina la costruzione degli  impianti  a
fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi  costruttivi
nonche' l'immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di
sicurezza, ad integrazione del regolamento (UE) n. 424/2016  relativo
agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE.» 
  6. Il comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006,
n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «2. Il presente capo si applica  agli  impianti  a  fune  di  cui
all'art. 2 del regolamento (UE) n. 424/2016.» 
  7. Nel comma 3 dell'art. 43  della  legge  provinciale  30  gennaio
2006, n. 1, e' soppresso il  seguente  periodo:  «Qualora  le  stesse
siano tali da richiedere una nuova concessione ai sensi dell'art.  7,
a tali modifiche e alle loro incidenze  sul  complesso  dell'impianto
devono essere applicate le disposizioni di questo capo.» 
  8. L'art. 44 della legge provinciale 30  gennaio  2006,  n.  1,  e'
cosi' sostituito: 
    «Art. 44. (Definizioni) - 1. Si applicano le definizioni  ai  cui
all'art. 3 del regolamento (UE) n. 424/2016.» 
  9. Il comma 1 dell'art. 46 della legge provinciale 30 gennaio 2006,
n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «1. Il progetto di impianto a  fune  e'  sottoposto  su  incarico
del/della committente o del suo/della  sua  rappresentante  ai  sensi
dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 424/2016 all'analisi di sicurezza
e alla redazione di una relazione di sicurezza.» 
  10. Il comma 3 dell'art. 46  della  legge  provinciale  30  gennaio
2006, n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «3. L'analisi e la relazione di sicurezza di cui al comma 1  sono
elaborate dal/dalla progettista  dell'impianto  a  fune  o  da  altro
esperto abilitato/altra esperta abilitata alla progettazione stessa.» 
  11. Nel  testo  tedesco  del  comma  1  dell'art.  53  della  legge
provinciale    30    gennaio    2006,    n.     1,     la     parola:
«EG-Konformitätserklärung»    e'     sostituita     dalla     parola:
«EU-Konformitätserklärung». 
  12. Nel testo  italiano  del  comma  1  dell'art.  53  della  legge
provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «dichiarazione «CE»  di
conformita'» sono sostituite dalle  parole:  «dichiarazione  «UE»  di
conformita'». 
  13. Nel comma 3 dell'art. 53 della  legge  provinciale  30  gennaio
2006, n. 1, le parole: «consultazioni  comunitarie»  sono  sostituite
dalle parole: «consultazioni a livello di Unione.» 
  14. Il comma 4 dell'art. 53  della  legge  provinciale  30  gennaio
2006, n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «4. Se un componente di sicurezza  o  un  sottosistema  corredato
della marcatura «CE»  risulta  non  conforme,  l'ufficio  provinciale
competente in materia di trasporti funiviari  informa  immediatamente
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» 
  15. Nel comma 1 dell'art. 56 della  legge  provinciale  30  gennaio
2006, n. 1, le parole: «all'art. 55» sono  sostituite  dalle  parole:
«al regolamento (UE. n. 424/2016.» 
  16. Nella rubrica dell'art. 59 della legge provinciale  30  gennaio
2006, n. 1, le parole: «alla  direttiva  2000/9/CE»  sono  sostituite
dalle parole: «al regolamento (UE) n. 424/2016». 
  17. Dopo l'art. 63 della legge provinciale 30 gennaio 2006,  n.  1,
e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 63-bis. (Disposizione transitoria per la  liquidazione  dei
contributi) -  1.  La  legge  provinciale  4  marzo  1996,  n.  6,  e
successive  modifiche,  e  il  relativo  regolamento  di  esecuzione,
approvato con il decreto del Presidente della  Giunta  provinciale  8
aprile 1997, n. 9, e successive modiche, continuano ad applicarsi per
la liquidazione delle domande di contributo  gia'  accolte  ai  sensi
dell'art. 6 del medesimo regolamento. Per le  domande  di  contributo
presentate nell'anno 2017 prima dell'entrata in vigore  del  presente
articolo ed in conformita' alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6,
si applica la disciplina prevista dalla presente legge.» 
  18. Le disposizioni dal comma 2 al comma 12 e dal comma 15 al comma
16 del presente articolo entrano in vigore il 21 aprile 2018.