Art. 17 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti norme: 
    1. i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 45, il comma 2 dell'art. 46, gli
articoli 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 e 62, nonche' gli allegati da I a
IX della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1; 
    2. la  legge  provinciale  4  marzo  1996,  n.  6,  e  successive
modifiche. 
  2. Le disposizioni della  lettera  a)  del  comma  1  del  presente
articolo entrano in vigore il 21 aprile 2018.