Art. 17 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti norme: 1. i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 45, il comma 2 dell'art. 46, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 e 62, nonche' gli allegati da I a IX della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1; 2. la legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche. 2. Le disposizioni della lettera a) del comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 21 aprile 2018.