Art. 18 
 
Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n.  2,  «Norme  per
l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano» 
 
  1. Nel comma 2 dell'art. 11  della  legge  provinciale  21  gennaio
1987, n. 2, e successive modifiche,  il  primo  periodo  viene  cosi'
sostituito: «I beni stessi possono essere concessi in  uso  a  titolo
gratuito o in comodato con  le  modalita'  indicate  nel  comma  1  a
persone giuridiche e associazioni senza fini di lucro,  anche  aventi
sede  fuori  provincia,  che  in  base  al  loro  statuto  perseguano
interessi collettivi e a condizione che non  utilizzino  i  beni  per
attivita' che possano falsare la concorrenza o incidere sugli  scambi
tra gli Stati membri.»