Art. 18 Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano» 1. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, il primo periodo viene cosi' sostituito: «I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalita' indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi e a condizione che non utilizzino i beni per attivita' che possano falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri.»