Art. 2 Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei finanziamenti dell'Unione europea 1. Per un supporto alla gestione dei finanziamenti a valere sui programmi operativi europei, la Provincia autonoma di Bolzano, nonche' le autorita' e gli organismi di cui all'art. 1, commi 4 e 5, possono avvalersi della collaborazione di imprese specializzate e di organizzazioni di settore. 2. Per l'integrale utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea la Giunta provinciale e' autorizzata ad attivare, su un apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale, ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilita' ai finanziamenti europei, in aggiunta a quelli gia' previsti nei documenti di programmazione approvati dall'Unione europea (cd. «overbooking»). 3. La Giunta provinciale destina le somme autorizzate a tal fine al finanziamento di progetti, sottoprogrammi, assi o misure in proporzione all'entita' complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi e in ragione della possibilita' che gli interventi programmati non vengano in parte realizzati o vengano attuati in minore misura, nonche' in rapporto all'entita' di ulteriori risorse eventualmente assegnate dall'Unione europea.