Art. 2 
 
Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei  finanziamenti  dell'Unione
                               europea 
 
  1. Per un supporto alla gestione dei  finanziamenti  a  valere  sui
programmi  operativi  europei,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,
nonche' le autorita' e gli organismi di cui all'art. 1, commi 4 e  5,
possono avvalersi della collaborazione di imprese specializzate e  di
organizzazioni di settore. 
  2. Per l'integrale utilizzo  delle  risorse  messe  a  disposizione
dall'Unione europea la Giunta provinciale e' autorizzata ad attivare,
su un apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale,  ulteriori
interventi   aventi   le   caratteristiche   di   ammissibilita'   ai
finanziamenti  europei,  in  aggiunta  a  quelli  gia'  previsti  nei
documenti  di  programmazione  approvati  dall'Unione  europea   (cd.
«overbooking»). 
  3. La Giunta provinciale destina le somme autorizzate a tal fine al
finanziamento  di  progetti,  sottoprogrammi,  assi   o   misure   in
proporzione all'entita' complessiva delle risorse pubbliche  previste
per i singoli programmi e  in  ragione  della  possibilita'  che  gli
interventi programmati non vengano  in  parte  realizzati  o  vengano
attuati  in  minore  misura,  nonche'  in  rapporto  all'entita'   di
ulteriori risorse eventualmente assegnate dall'Unione europea.