Art. 24 
 
Modifiche della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, «Cooperative
di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese» 
 
  1. Il titolo della legge provinciale 19  gennaio  2012,  n.  4,  e'
cosi' sostituito: «Cooperative di garanzia fidi e accesso al  credito
da parte delle imprese». 
  2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio  2012,
n. 4, e' cosi' sostituito: 
    «1. Per agevolare l'accesso al credito e  potenziare  il  sistema
delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle  medie
imprese, inclusi i liberi  professionisti,  ovvero  alle  imprese  di
maggiori dimensioni, come definite dall'Unione europea ai fini  degli
interventi agevolati della Banca europea  degli  investimenti  (BEI),
purche' complessivamente non rappresentino piu'  di  un  sesto  della
totalita' delle imprese consorziate o socie, la Provincia autonoma di
Bolzano promuove, con adeguati strumenti di sostegno, i  processi  di
crescita e di  aggregazione  delle  cooperative  e  dei  consorzi  di
garanzia fidi, di seguito denominati Cooperative  di  garanzia  fidi.
Presupposto e' che queste ultime abbiano sede e attivita'  principale
nel territorio provinciale e che siano riconosciute  dalla  Provincia
ai sensi della legislazione vigente.» 
  3. Nel testo italiano dell'alinea del comma  1  dell'art.  3  della
legge provinciale 19  gennaio  2012,  n.  4,  le  parole:  «normativa
comunitaria» sono sostituite dalle parole: «normativa dell'UE». 
  4. Nel testo italiano della lettera e)  del  comma  1  dell'art.  3
della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le parole: «disciplina
comunitaria» sono sostituite dalle parole: «disciplina dell'UE». 
  5. Nella rubrica dell'art. 7 della  legge  provinciale  19  gennaio
2012, n. 4, le parole: «disciplina comunitaria» sono sostituite dalle
parole: «disciplina UE». 
  6. Nel testo italiano dell'alinea del comma  1  dell'art.  7  della
legge provinciale 19 gennaio 2012,  n.  4,  le  parole:  «regolamenti
comunitari» sono sostituite dalle parole: «regolamenti dell'UE». 
  7. Le lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'art.  7  della  legge
provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, sono cosi' sostituite: 
    «a. regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
    b. regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(regolamento generale di esenzione  per  categoria),  come  applicato
dalla  legge  provinciale  13  febbraio  1997,  n.  4,  e  successive
modifiche.» 
  8. La lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 19
gennaio 2012, n. 4, e' cosi' sostituita: 
    «a) metodo di cui  all'art.  4,  paragrafo  6,  lettera  b),  del
regolamento (UE) n. 1407/2013;».