Art. 25 Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, «Misure per garantire la qualita' nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualita' con indicazione di origine"» 1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: «die nach Gemeinschaftsrecht einen besonderen Schutz auf Gemeinschaftsebene genießen» sono sostituite dalle parole: «die nach Unionsrecht einen besonderen Schutz auf EU-Ebene genießen». 2. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: «diritto comunitario» sono sostituite dalle parole: «diritto dell'Unione europea» e le parole: «nell'Unione europea» sono sostituite dalle parole: «a livello UE». 3. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: «legislazione comunitaria» sono sostituite dalle parole: «legislazione dell'Unione europea». 4. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, le parole: «diritto comunitario» sono sostituite dalle parole: «diritto dell'Unione europea».