Art. 26 
 
Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, «Ricerca e
                            innovazione» 
 
  1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale
13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «enti di ricerca» sono sostituite
dalle parole: «organismi di ricerca e diffusione della conoscenza». 
  2. Nella lettera d) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale
13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «la  societa'  Techno  Innovation
South Tyrol (TIS)» sono sostituite dalle parole: «l'azienda  speciale
IDM Südtirol - Alto Adige». 
  3. Nella lettera f) del comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale
13 dicembre 2006,  n.  14,  le  parole:  «della  societa'  TIS»  sono
sostituite dalle parole: «dell'azienda speciale IDM Südtirol  -  Alto
Adige». 
  4. Nel comma 2 dell'art. 6  della  legge  provinciale  13  dicembre
2006, n. 14, dopo la parola: «l'innovazione» sono aggiunte le parole:
«, che definisce le priorita' e gli obiettivi strategici». 
  5. Nel comma 2 dell'art. 7  della  legge  provinciale  13  dicembre
2006, n. 14, e  successive  modifiche,  il  primo  periodo  e'  cosi'
sostituito:  «Il  comitato  tecnico  esprime  pareri   sui   progetti
presentati ai sensi della presente legge e  individuati  in  base  ai
criteri di  attuazione  della  stessa  nonche',  su  richiesta  della
ripartizione competente, anche su specifici programmi  di  attivita',
iniziative  e  progetti  straordinari  presentati  dai  soggetti  del
Sistema provinciale della ricerca scientifica di cui all'Art.  3della
presente legge». 
  6. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 13  dicembre
2006, n. 14, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis Per lo svolgimento delle sue funzioni, il comitato tecnico
ha la facolta' di avvalersi del parere di altri  esperti  qualificati
non appartenenti all'Amministrazione provinciale, all'uopo incaricati
dalla ripartizione provinciale competente.» 
  7. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 13  dicembre
2006, n. 14, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
    «5. Ai componenti delle consulte, comitati tecnici e delle  altre
commissioni,  consigli  e  collegi,  comunque  denominati,  istituiti
presso l'Amministrazione provinciale per le  finalita'  di  cui  alla
presente legge, e' riconosciuta l'indennita' prevista ai sensi  della
legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.  La  ripartizione  provinciale
competente e' autorizzata, altresi', a sostenere  spese  di  vitto  e
alloggio  dei  suddetti  componenti  per  l'espletamento  delle  loro
funzioni, nei limiti e  alle  condizioni  vigenti  per  i  dipendenti
provinciali. 
  8. Dopo la lettera e) del  comma  2  dell'art.  8-bis  della  legge
provinciale 13 dicembre 2006,  n.  14,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
    «f) redige periodicamente una relazione in merito  alle  funzioni
svolte,  menzionate  alle  lettere  precedenti,  che  trasmette  alla
ripartizione provinciale competente.» 
  9. Il primo  periodo  del  comma  4  dell'art.  8-bis  della  legge
provinciale 13 dicembre 2006,  n.  14,  e  successive  modifiche,  e'
soppresso. 
  10. Nel comma 4 dell'art. 8-bis della legge provinciale 13 dicembre
2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: «della  societa'  TIS
(Techno  Innovation  Südtirol  Alto  Adige)»  sono  sostituite  dalle
parole: «dell'azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige». 
  11. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale  13
dicembre 2006, n. 14, le parole: «dell'ordinamento comunitario»  sono
sostituite dalle parole: «dell'ordinamento dell'Unione europea». 
  12.  Nella  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  9  della   legge
provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le  parole:  «enti  di  ricerca»
sono sostituite dalle parole:  «organismi  di  ricerca  e  diffusione
della conoscenza». 
  13. Dopo la  lettera  h)  del  comma  1  dell'art.  9  della  legge
provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e' aggiunta la seguente lettera: 
    «i)  finanziamento  di  iniziative  per  l'ampia  diffusione  dei
risultati della ricerca su base non esclusiva e non  discriminatoria,
ad esempio banche  dati  ad  accesso  aperto,  pubblicazioni  aperte,
software open source.» 
  14.  Nella  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  10  della  legge
provinciale 13 dicembre 2006,  n.  14,  e  successive  modifiche,  le
parole: «enti di ricerca» sono sostituite dalle parole: «organismi di
ricerca e diffusione della conoscenza». 
  15. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge  provinciale  13  dicembre
2006, n. 14, le  parole:  «disciplina  comunitaria»  sono  sostituite
dalle parole: «normativa dell'Unione europea». 
  16.  Nella  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  13  della  legge
provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «i centri di ricerca»
sono sostituite dalle parole: «gli organismi di ricerca e  diffusione
della conoscenza». 
  17. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge  provinciale  13  dicembre
2006, n. 14,  le  parole:  «Le  ripartizioni  provinciali  competenti
provvedono»  sono   sostituite   dalle   parole:   «La   ripartizione
provinciale competente provvede» e dopo la parola: «raccogliere» sono
inserite le parole: «e monitorare». 
  18. Il comma 3 dell'art. 14 della  legge  provinciale  13  dicembre
2006, n. 14, e' cosi' sostituito: 
    «3. I risultati del monitoraggio sono uno  strumento  utile  alla
Provincia per l'elaborazione delle proprie politiche  strategiche  di
pianificazione e orientamento in materia di ricerca e innovazione.» 
  19. Il comma 4 dell'art. 14 della  legge  provinciale  13  dicembre
2006, n. 14, e' cosi' sostituito: 
    «4. La Provincia promuove inoltre l'accesso aperto  ai  risultati
della ricerca  e  favorisce  l'implementazione  di  sistemi  digitali
integrati per la diffusione  pubblica  della  conoscenza  nell'ambito
della  ricerca  scientifica  e  dell'innovazione.  Le  iniziative  di
ricerca e innovazione finanziate o cofinanziate con fondi pubblici, e
in particolare i risultati dei progetti e le relative  pubblicazioni,
possono essere rese accessibili  anche  attraverso  portali  pubblici
dedicati.» 
  20. Il comma 5 dell'art. 14 della  legge  provinciale  13  dicembre
2006, n. 14, e' cosi' sostituito: 
    «5. Per  consentire  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  ai
precedenti commi, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2,  e  all'art.
4,  comma  2,  nonche'  i  beneficiari  di  cui  all'art.   13,   che
direttamente, indirettamente o anche solo parzialmente  fruiscono  di
contributi pubblici per la ricerca e  l'innovazione,  sono  tenuti  a
conferire i dati e le informazioni relativi alle attivita' di ricerca
e innovazione nel sistema di  monitoraggio  provinciale,  secondo  le
prescrizioni della ripartizione provinciale competente ai  sensi  del
comma 1.» 
  21. Dopo il  comma  5  dell'art.  14  della  legge  provinciale  13
dicembre 2006, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7: 
    «6.  La   ripartizione   provinciale   competente   effettua   la
valutazione dell'attivita' di ricerca scientifica sulla base dei dati
e documenti forniti ai sensi del presente articolo ed  elaborati  nel
sistema di monitoraggio della Provincia. Le  modalita'  di  raccolta,
monitoraggio e valutazione di tali dati sono definite con regolamento
di esecuzione. 
    7. Le funzioni di monitoraggio, di valutazione  e  di  promozione
dell'innovazione previste dalla presente legge possono essere  svolte
in collaborazione con gli enti  strumentali  della  Provincia,  sulla
base di specifici accordi  approvati  dalla  Giunta  provinciale.  Le
attivita' possono svolgersi anche con il coinvolgimento di  strutture
provinciali.» 
  22. Nel  testo  tedesco  del  comma  3  dell'art.  16  della  legge
provinciale 13 dicembre 2006, n. 14,  le  parole:  «der  Europäischen
Gemeinschaft» sono sostituite dalle parole: «der Europäischen Union». 
  23. Nel testo  italiano  del  comma  3  dell'art.  16  della  legge
provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14, la parola: «comunitarie»  e'
sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».