Art. 3 
 
Misure cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo  di
                         sviluppo regionale 
 
  1. La Provincia autonoma di Bolzano utilizza  i  finanziamenti  del
Fondo sociale europeo (FSE) quali misure straordinarie per  sostenere
interventi attuati da soggetti  pubblici  e  privati  finalizzati  ad
incentivare l'occupazione, la formazione e l'inclusione sociale. Tali
interventi devono corrispondere alle finalita' previste nel programma
operativo FSE ed essere attuati in  conformita'  a  quanto  stabilito
dalla normativa europea, statale e provinciale in  materia  di  Fondo
sociale europeo. 
  2. La Provincia autonoma di Bolzano utilizza  i  finanziamenti  del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) quali misure straordinarie
per sostenere interventi  attuati  da  soggetti  pubblici  e  privati
finalizzati   ad   incentivare   la   competitivita'   regionale    e
l'occupazione. Tali interventi devono  corrispondere  alle  finalita'
previste  nel  programma  operativo  FESR  ed   essere   attuati   in
conformita' a quanto stabilito dalla  normativa  europea,  statale  e
provinciale in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale. 
  3. Le autorita' di gestione svolgono  tutte  le  funzioni  connesse
all'attuazione  delle  operazioni  cofinanziate  dal  Fondo   sociale
europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
  4. La Provincia autonoma di Bolzano favorisce  l'accesso  al  Fondo
sociale europeo e al Fondo europeo di  sviluppo  regionale  da  parte
degli operatori pubblici e privati interessati  all'attuazione  delle
misure di cui al presente articolo, ponendo  in  essere  ogni  azione
diretta a garantire il necessario contributo pubblico alle operazioni
ammesse alle sovvenzioni dell'Unione europea.