Art. 3 Misure cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale 1. La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i finanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) quali misure straordinarie per sostenere interventi attuati da soggetti pubblici e privati finalizzati ad incentivare l'occupazione, la formazione e l'inclusione sociale. Tali interventi devono corrispondere alle finalita' previste nel programma operativo FSE ed essere attuati in conformita' a quanto stabilito dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di Fondo sociale europeo. 2. La Provincia autonoma di Bolzano utilizza i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) quali misure straordinarie per sostenere interventi attuati da soggetti pubblici e privati finalizzati ad incentivare la competitivita' regionale e l'occupazione. Tali interventi devono corrispondere alle finalita' previste nel programma operativo FESR ed essere attuati in conformita' a quanto stabilito dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale. 3. Le autorita' di gestione svolgono tutte le funzioni connesse all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 4. La Provincia autonoma di Bolzano favorisce l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo europeo di sviluppo regionale da parte degli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione delle misure di cui al presente articolo, ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il necessario contributo pubblico alle operazioni ammesse alle sovvenzioni dell'Unione europea.