Art. 4 Misure cofinanziate dal programma di cooperazione INTERREG Italia-Austria 1. La Provincia e' autorizzata a svolgere le funzioni di autorita' di gestione e di certificazione per le misure relative al programma di cooperazione INTERREG Italia - Austria ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione europea, secondo le modalita' convenute con le regioni partner dei programmi e le disposizioni delle autorita' dell'Unione europea. 2. Per le riscossioni e i pagamenti rientranti nei compiti di cui al comma 1 e' autorizzata la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nonche' del relativo regolamento di esecuzione, tramite appositi conti accesi presso l'istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia.