Art. 4 
 
Misure  cofinanziate   dal   programma   di   cooperazione   INTERREG
                           Italia-Austria 
 
  1. La Provincia e' autorizzata a svolgere le funzioni di  autorita'
di gestione e di certificazione per le misure relative  al  programma
di cooperazione INTERREG Italia -  Austria  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni dell'Unione europea, secondo le modalita' convenute  con
le regioni partner dei programmi e le  disposizioni  delle  autorita'
dell'Unione europea. 
  2. Per le riscossioni e i pagamenti rientranti nei compiti  di  cui
al comma 1 e' autorizzata la gestione  di  cassa  fuori  bilancio  ai
sensi dell'art. 65 della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,
nonche' del relativo  regolamento  di  esecuzione,  tramite  appositi
conti accesi presso l'istituto bancario affidatario del  servizio  di
tesoreria della Provincia.