Art. 5 
 
            Servizio di informazione sull'Unione europea 
 
  1. La Giunta provinciale e' autorizzata a effettuare spese connesse
con  l'istituzione  e  gestione  di  un  servizio   di   informazione
sull'Unione europea, anche sulla base di un'apposita convenzione  con
la Commissione europea.