Art. 6 Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo» 1. Nel testo italiano della lettera d) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «ordinamento giuridico comunitario» sono sostituite dalle parole: «ordinamento dell'UE». 2. Nel testo italiano della lettera f) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «normativa dell'UE.» 3. Nel testo tedesco del comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «EG-Zertifizierungen» sono sostituite dalle parole: «EU-Zertifizierungen». 4. Nel testo italiano del comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «di conformita' CE» sono sostituite dalle parole: «di conformita' UE». 5. Nel testo italiano del comma 12 dell'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «direttive comunitarie» sono sostituite dalle parole: «direttive UE». 6. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «europäischen Gemeinschaften» sono sostituite dalle parole: «Europäischen Union». 7. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle parole: «dell'Unione europea». 8. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: «comunitario» e' sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».