Art. 6 
 
Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,  «Disciplina
                  del procedimento amministrativo» 
 
  1. Nel testo italiano della lettera d)  del  comma  3  dell'art.  1
della  legge  provinciale  22  ottobre  1993,  n.  17,   le   parole:
«ordinamento giuridico comunitario»  sono  sostituite  dalle  parole:
«ordinamento dell'UE». 
  2. Nel testo italiano della lettera f)  del  comma  3  dell'art.  1
della  legge  provinciale  22  ottobre  1993,  n.  17,  e  successive
modifiche, le parole: «normativa comunitaria» sono  sostituite  dalle
parole: «normativa dell'UE.» 
  3.  Nel  testo  tedesco  del  comma  8  dell'art.  5  della   legge
provinciale 22 ottobre  1993,  n.  17,  e  successive  modifiche,  le
parole:   «EG-Zertifizierungen»   sono   sostituite   dalle   parole:
«EU-Zertifizierungen». 
  4.  Nel  testo  italiano  del  comma  8  dell'art.  5  della  legge
provinciale 22 ottobre  1993,  n.  17,  e  successive  modifiche,  le
parole:  «di  conformita'  CE»  sono  sostituite  dalle  parole:  «di
conformita' UE». 
  5. Nel  testo  italiano  del  comma  12  dell'art.  6  della  legge
provinciale  22  ottobre  1993,  n.   17,   le   parole:   «direttive
comunitarie» sono sostituite dalle parole: «direttive UE». 
  6.  Nel  testo  tedesco  del  comma  1  dell'art.  20  della  legge
provinciale  22  ottobre  1993,  n.  17,  le  parole:   «europäischen
Gemeinschaften» sono sostituite dalle parole: «Europäischen Union». 
  7. Nel  testo  italiano  del  comma  1  dell'art.  20  della  legge
provinciale 22 ottobre 1993,  n.  17,  la  parola:  «comunitaria»  e'
sostituita dalle parole: «dell'Unione europea». 
  8. Nel  testo  italiano  del  comma  2  dell'art.  24  della  legge
provinciale 22 ottobre 1993,  n.  17,  la  parola:  «comunitario»  e'
sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».