Art. 8 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti norme: 1. gli articoli 20-bis, 20-ter e 20-quater, il comma 1 dell'art. 20-quinquies e l'art. 20-sexies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche; 2. la legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, e successive modifiche; 3. l'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.