Art. 8 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti norme: 
    1. gli articoli 20-bis, 20-ter e 20-quater, il comma 1  dell'art.
20-quinquies e l'art. 20-sexies della legge provinciale  13  febbraio
1997, n. 4, e successive modifiche; 
    2. la legge provinciale 29  luglio  1986,  n.  20,  e  successive
modifiche; 
    3. l'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998,  n.  11,  e
successive modifiche.