Art. 9 
 
Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n.  9,  «Istituzione
dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento
        e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura» 
 
  1.  Nel  testo  italiano  del  comma  2  dell'art.  1  della  legge
provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, la  parola:
«comunitaria» e' sostituita dalle parole: «dell'Unione europea». 
  2.  Nel  testo  tedesco  del  comma  1  dell'art.  5  della   legge
provinciale 27 aprile 1995, n. 9,  la  parola:  «EG-Vorschriften»  e'
sostituita dalla parola: «EU-Vorschriften». 
  3.  Nel  testo  italiano  del  comma  1  dell'art.  5  della  legge
provinciale 27  aprile  1995,  n.  9,  la  parola:  «comunitaria»  e'
sostituita dalle parole: «dell'UE». 
  4. Nel testo italiano del  comma  1  dell'art.  7-bis  della  legge
provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, la  parola:
«comunitaria» e' sostituita dalle parole: «dell'UE». 
  5. L'art. 11 della legge provinciale  27  aprile  1995,  n.  9,  e'
abrogato. 
  6. Nel testo italiano del comma  3  dell'art.  21-bis  della  legge
provinciale 27  aprile  1995,  n.  9,  la  parola:  «comunitarie»  e'
sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».