Art. 9 Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, «Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura» 1. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle parole: «dell'Unione europea». 2. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la parola: «EG-Vorschriften» e' sostituita dalla parola: «EU-Vorschriften». 3. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle parole: «dell'UE». 4. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 7-bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle parole: «dell'UE». 5. L'art. 11 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e' abrogato. 6. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 21-bis della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, la parola: «comunitarie» e' sostituita dalle parole: «dell'Unione europea».