Art. 10 
 
                        Abrogazioni di norme 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) la legge regionale 12 ottobre 1977, n.  48  (Formazione  della
cartografia regionale di base); 
    b) la  legge  regionale  30  luglio  1981,  n.  25  (Costituzione
dell'Istituto Cartografico Regionale); 
    c) l'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 2014, n.  1  (Legge
finanziaria per l'anno 2014). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
 
    Data a Torino, addi' 1° dicembre 2017 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(omissis).