Art. 10 Abrogazioni di norme 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base); b) la legge regionale 30 luglio 1981, n. 25 (Costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale); c) l'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 1° dicembre 2017 CHIAMPARINO (omissis).