Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) infrastruttura per l'informazione geografica: l'insieme di set
di  dati   territoriali,   metadati,   servizi   relativi   ai   dati
territoriali, servizi e  tecnologie  di  rete,  politiche  e  accordi
istituzionali in materia di  condivisione,  accesso  e  utilizzo  dei
dati,  meccanismi,  processi   e   procedure   di   coordinamento   e
monitoraggio, teso a facilitare la  disponibilita',  l'omogeneita'  e
l'accesso a dati geospaziali; 
    b) dati  territoriali:  i  dati  che  attengono,  direttamente  o
indirettamente, a una localita' o un'area geografica specifica; 
    c) set di dati territoriali: una collezione di dati  territoriali
identificabili in modo univoco; 
    d) servizi relativi  ai  dati  territoriali:  le  operazioni  che
possono essere eseguite, con un'applicazione  informatica,  sui  dati
territoriali contenuti nei set  dei  medesimi  dati  o  sui  metadati
collegati, compresi i servizi resi fruibili da un  geoportale,  quali
servizi di ricerca, di visualizzazione e di scarico; 
    e) metadati:  le  informazioni  che  descrivono  i  set  di  dati
territoriali  e  i  servizi  relativi  ai  dati  territoriali  e  che
consentono di  ricercare,  repertoriare  e  utilizzare  tali  dati  e
servizi; 
    f) geoportale: un portale web utilizzato  per  accedere  ai  dati
territoriali  attraverso  servizi  di  ricerca,   visualizzazione   e
scarico; 
    g) base dati territoriale  di  riferimento  degli  enti  (BDTRE):
l'insieme    dei    set    di    dati    territoriali     disponibili
nell'infrastruttura  geografica  regionale,   incluso   il   database
geotopografico, istituito ai sensi del decreto della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011 (Regole tecniche  per  la
definizione  del  contenuto  del  repertorio   nazionale   dei   dati
territoriali, nonche' delle modalita'  di  prima  costituzione  e  di
aggiornamento dello stesso); 
    h) accuratezza: grado di  conformita'  di  un  valore  acquisito,
misurato o calcolato al suo attuale valore; 
    i) coerenza o consistenza: l'assenza di contraddizioni tra i dati
di uno stesso record o di archivi differenti; 
    j) completezza: l'assegnazione e memorizzazione di tutti i valori
previsti dalla specifica; 
    k) attualita': l'aggiornamento permanente o periodico dei geodati
di  base  all'evoluzione  dell'ubicazione,  dell'estensione  e  delle
caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati; 
    l)  interoperabilita':  la  possibilita'  per  i  set   di   dati
territoriali di essere combinati e per i servizi di interagire, senza
interventi manuali ripetitivi, garantendo la coerenza del risultato.