Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) infrastruttura per l'informazione geografica: l'insieme di set di dati territoriali, metadati, servizi relativi ai dati territoriali, servizi e tecnologie di rete, politiche e accordi istituzionali in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati, meccanismi, processi e procedure di coordinamento e monitoraggio, teso a facilitare la disponibilita', l'omogeneita' e l'accesso a dati geospaziali; b) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o un'area geografica specifica; c) set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili in modo univoco; d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati collegati, compresi i servizi resi fruibili da un geoportale, quali servizi di ricerca, di visualizzazione e di scarico; e) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi; f) geoportale: un portale web utilizzato per accedere ai dati territoriali attraverso servizi di ricerca, visualizzazione e scarico; g) base dati territoriale di riferimento degli enti (BDTRE): l'insieme dei set di dati territoriali disponibili nell'infrastruttura geografica regionale, incluso il database geotopografico, istituito ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso); h) accuratezza: grado di conformita' di un valore acquisito, misurato o calcolato al suo attuale valore; i) coerenza o consistenza: l'assenza di contraddizioni tra i dati di uno stesso record o di archivi differenti; j) completezza: l'assegnazione e memorizzazione di tutti i valori previsti dalla specifica; k) attualita': l'aggiornamento permanente o periodico dei geodati di base all'evoluzione dell'ubicazione, dell'estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati; l) interoperabilita': la possibilita' per i set di dati territoriali di essere combinati e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, garantendo la coerenza del risultato.