Art. 4 Formazione e gestione dell'infrastruttura geografica regionale e misure di coordinamento 1. L'infrastruttura geografica regionale e' realizzata dalla Regione con il concorso dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, ai sensi della normativa regionale vigente in materia e degli enti locali che vi aderiscono formalmente; altri soggetti pubblici e privati, compresa la comunita' scientifica, aderiscono all'infrastruttura sulla base di specifici accordi. 2. I soggetti che aderiscono all'infrastruttura geografica regionale partecipano attivamente alla gestione della stessa, quale componente della infrastruttura di dati geografici nazionale. L'adesione puo' avvenire in qualunque momento, con le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 7. 3. Ai fini del coordinamento dell'infrastruttura geografica regionale e' costituito il tavolo tecnico di coordinamento, presieduto dalla struttura regionale competente in materia di cartografia e a cui partecipano le direzioni regionali interessate e i rappresentanti dei soggetti aderenti. La partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento e' a titolo gratuito. 4. La composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento, nonche' le modalita' di realizzazione e gestione dell'infrastruttura geografica regionale sono disciplinati con il regolamento di cui all'art. 7. 5. I soggetti che aderiscono all'infrastruttura geografica regionale condividono i dati geografici di cui sono titolari, gli strumenti per la loro gestione e le specifiche tecniche. 6. La dematerializzazione dei procedimenti, di cui sono titolari le strutture regionali e gli enti di cui al comma 1, garantisce l'acquisizione dei dati geografici da parte dell'infrastruttura geografica regionale secondo le specifiche tecniche di cui al comma 5. 7. Il rispetto della prescrizione di cui al comma 6 costituisce condizione di procedibilita' nell'istruttoria dei procedimenti amministrativi in capo alle strutture regionali. 8. Le strutture regionali e i soggetti pubblici titolari di dati geografici garantiscono accuratezza, coerenza, completezza e attualita' dei set di dati territoriali forniti all'infrastruttura geografica regionale e dettagliano nei relativi metadati le informazioni necessarie al loro corretto utilizzo.