Art. 4 
 
              Formazione e gestione dell'infrastruttura 
           geografica regionale e misure di coordinamento 
 
  1.  L'infrastruttura  geografica  regionale  e'  realizzata   dalla
Regione con il concorso  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale del Piemonte, ai sensi della normativa  regionale  vigente
in materia e degli enti locali che vi aderiscono  formalmente;  altri
soggetti pubblici  e  privati,  compresa  la  comunita'  scientifica,
aderiscono all'infrastruttura sulla base di specifici accordi. 
  2.  I  soggetti  che   aderiscono   all'infrastruttura   geografica
regionale partecipano attivamente alla gestione della  stessa,  quale
componente  della  infrastruttura  di  dati   geografici   nazionale.
L'adesione puo' avvenire  in  qualunque  momento,  con  le  modalita'
previste dal regolamento di cui all'art. 7. 
  3.  Ai  fini  del  coordinamento   dell'infrastruttura   geografica
regionale  e'  costituito  il  tavolo   tecnico   di   coordinamento,
presieduto  dalla  struttura  regionale  competente  in  materia   di
cartografia e a cui partecipano le direzioni regionali interessate  e
i rappresentanti dei soggetti aderenti. La partecipazione  al  tavolo
tecnico di coordinamento e' a titolo gratuito. 
  4. La  composizione  e  il  funzionamento  del  tavolo  tecnico  di
coordinamento, nonche'  le  modalita'  di  realizzazione  e  gestione
dell'infrastruttura geografica regionale  sono  disciplinati  con  il
regolamento di cui all'art. 7. 
  5.  I  soggetti  che   aderiscono   all'infrastruttura   geografica
regionale condividono i dati geografici di  cui  sono  titolari,  gli
strumenti per la loro gestione e le specifiche tecniche. 
  6. La dematerializzazione dei procedimenti, di cui sono titolari le
strutture regionali  e  gli  enti  di  cui  al  comma  1,  garantisce
l'acquisizione  dei  dati  geografici  da  parte  dell'infrastruttura
geografica regionale secondo le specifiche tecniche di cui  al  comma
5. 
  7. Il rispetto della prescrizione di cui  al  comma  6  costituisce
condizione  di  procedibilita'  nell'istruttoria   dei   procedimenti
amministrativi in capo alle strutture regionali. 
  8. Le strutture regionali e i soggetti pubblici  titolari  di  dati
geografici  garantiscono   accuratezza,   coerenza,   completezza   e
attualita' dei set di dati  territoriali  forniti  all'infrastruttura
geografica  regionale  e  dettagliano  nei   relativi   metadati   le
informazioni necessarie al loro corretto utilizzo.