Art. 7 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, la giunta regionale disciplina con regolamento: 
    a) la composizione e  il  funzionamento  del  tavolo  tecnico  di
coordinamento; 
    b) lo schema dell'atto di adesione all'infrastruttura  geografica
regionale; 
    c) le modalita' di realizzazione e gestione della  infrastruttura
geografica regionale; 
    d) le modalita' di redazione delle  specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 5, comma 2, gli standard  informativi  minimi  e  le  regole
comuni,  con  riferimento  alla   produzione,   alla   diffusione   e
all'interoperabilita' dell'informazione geografica.