Art. 7 Disposizioni attuative 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina con regolamento: a) la composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento; b) lo schema dell'atto di adesione all'infrastruttura geografica regionale; c) le modalita' di realizzazione e gestione della infrastruttura geografica regionale; d) le modalita' di redazione delle specifiche tecniche di cui all'art. 5, comma 2, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione, alla diffusione e all'interoperabilita' dell'informazione geografica.