Art. 8 Clausola valutativa 1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di condivisione dei dati geografici, di programmazione generale e settoriale, di interoperabilita' dei dati prodotti da fonti diverse e di diminuzione della dispersione delle informazioni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicita' triennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualita' della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione delle fasi di realizzazione dell'infrastruttura geografica regionale; b) le modalita' di attuazione del regolamento di cui all'art. 7, l'indicazione degli enti locali, delle altre tipologie di soggetti aderenti, nonche' il numero e una sintesi degli specifici accordi stipulati; c) la composizione, il funzionamento e un quadro delle attivita' svolte dal tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 4, comma 3; d) il contributo dato dall'infrastruttura geografica regionale, dalle modalita' di gestione e dalle misure di coordinamento al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1. 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame. 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dal comma 2. Gli eventuali oneri relativi alle attivita' di cui al comma 2 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 9.