Art. 8 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La giunta regionale  rende  conto  periodicamente  al  consiglio
regionale delle modalita' di attuazione della presente  legge  e  dei
risultati ottenuti in termini di condivisione dei dati geografici, di
programmazione generale e settoriale, di interoperabilita'  dei  dati
prodotti da fonti diverse e di diminuzione  della  dispersione  delle
informazioni. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  giunta  regionale,
trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e  con
periodicita'  triennale,   presenta   alla   commissione   consiliare
competente e al Comitato  per  la  qualita'  della  normazione  e  la
valutazione delle politiche una  relazione  che  contiene  almeno  le
seguenti informazioni: 
    a)    una    descrizione    delle    fasi    di     realizzazione
dell'infrastruttura geografica regionale; 
    b) le modalita' di attuazione del regolamento di cui all'art.  7,
l'indicazione degli enti locali, delle altre  tipologie  di  soggetti
aderenti, nonche' il numero e una  sintesi  degli  specifici  accordi
stipulati; 
    c) la composizione, il funzionamento e un quadro delle  attivita'
svolte dal tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art.  4,  comma
3; 
    d) il contributo dato dall'infrastruttura  geografica  regionale,
dalle modalita' di  gestione  e  dalle  misure  di  coordinamento  al
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1. 
  3. Le relazioni  sono  rese  pubbliche  unitamente  agli  eventuali
documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame. 
  4. I  soggetti  coinvolti  nell'attuazione  della  presente  legge,
pubblici   e   privati,   forniscono   le   informazioni   necessarie
all'espletamento delle attivita' previste dal comma 2. Gli  eventuali
oneri relativi alle attivita' di cui al  comma  2  trovano  copertura
negli stanziamenti di cui all'art. 9.