Art. 20 
 
                     Accompagnamento pedagogico 
 
  1.  Gli  enti  gestori  garantiscono  un  costante  accompagnamento
pedagogico al personale educativo da parte di persone in possesso  di
un  titolo  di  studio  universitario  a   indirizzo   pedagogico   o
psicologico. 
  2. La consistenza del personale pedagogico di cui  al  comma  1  e'
determinata dal numero di posti-bambino; i servizi prevedono per ogni
struttura e per ogni rete di assistenti domiciliari  all'infanzia  un
accompagnamento pedagogico nella misura di otto ore settimanali  ogni
venti posti-bambino. 
  3.  Il  personale  pedagogico  collabora  con   il   personale   di
coordinamento e assolve i seguenti compiti: 
    a)  coordina  l'attuazione  del  quadro  di  riferimento  di  cui
all'art. 4; 
    b) elabora e aggiorna il progetto pedagogico del servizio di  cui
all'art. 5; 
    c) indirizza, accompagna  e  valuta  i  contenuti  e  i  processi
dell'attivita' educativa  e  sostiene  l'orientamento  inclusivo  del
servizio ai sensi dell'art. 21; 
    d) organizza incontri di scambio pedagogico e tiene consulenze su
singoli casi, anche nell'ambito di visite a domicilio; 
    e) offre consulenza sia al personale educativo che ai genitori su
tematiche rilevanti in campo educativo e formativo; 
    f) formula raccomandazioni di carattere pedagogico per la  scelta
del materiale ludico-didattico di cui all'art. 26; 
    g) partecipa  con  funzioni  di  consulenza  alla  selezione  del
personale educativo. 
  4. Il personale pedagogico del servizio di  assistenza  domiciliare
all'infanzia opera suddiviso per bacini d'utenza.