Art. 22 Locali 1. Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali dispongono dei seguenti locali: a) un guardaroba di grandezza adeguata e con un allestimento a misura di bambino; b) un locale per i servizi igienici dotato di un wc e di un lavabo di altezza adeguata ogni dieci bambini, un fasciatoio ogni dieci bambini e una piccola doccia o vaschetta da bagno; c) spazi principali, spazi secondari e spazi appositi per il pranzo con una superficie utilizzabile per l'attivita' pedagogica di almeno 4,5 m² a bambino, esclusi la cucina, i bagni, i corridoi e il guardaroba; e' consigliato l'utilizzo di un ulteriore spazio per il movimento. 2. Per gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali vigono inoltre le seguenti regole: a) dispongono di servizi igienici propri e di uno spogliatoio per il personale e, se possibile, di uno spazio per l'attivita' amministrativa e per le riunioni; b) garantiscono l'accessibilita' ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54 «regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche» e dispongono di una zona di accesso e di uscita sicura, al riparo dal traffico; c) mettono in atto, al bisogno, accorgimenti per un'acustica ambientale adatta. 3. Le/Gli assistenti domiciliari all'infanzia mettono a disposizione locali che di norma garantiscano un'accessibilita' priva di barriere architettoniche, dotati di sufficiente spazio per il movimento e suddivisi come segue: a) un angolo gioco allestito a misura di bambino, con molteplici possibilita' di utilizzo; b) angoli tranquilli destinati al riposo dei piccoli e organizzati nel rispetto delle singole abitudini; c) uno spazio per il pranzo, che consenta di consumare il pasto in un'atmosfera familiare; d) un bagno e un fasciatoio. 4. Tutti i servizi rispettano i seguenti principi: a) i locali sono luminosi, accoglienti, con possibilita' di oscuramento e adeguatamente riscaldati; b) le aree dove sono riposti i materiali e gli strumenti di pulizia, gli accessori per la cura del corpo e le dotazioni mediche non devono essere accessibili ai bambini; c) e' disponibile uno spazio esterno per le carrozzine.