Art. 30 Procedura di valutazione 1. Gli enti gestori garantiscono e accompagnano dall'interno il processo di continuo sviluppo della qualita' dei servizi con le seguenti modalita': a) essi adottano una procedura interna atta a valutare annualmente l'applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento; la procedura viene elaborata a livello provinciale e la sua adozione e' vincolante; b) essi trasmettono all'Agenzia per la famiglia la relazione annuale sui risultati della valutazione. 2. L'Agenzia per la famiglia garantisce e accompagna dall'esterno il processo di continuo sviluppo della qualita' dei servizi con le seguenti modalita': a) effettua controlli a campione, senza preavviso, finalizzati ad accertare l'avvenuta applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento; b) adotta una procedura esterna atta a valutare, a cadenza triennale, l'applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento; la procedura viene elaborata a livello provinciale e la sua adozione e' vincolante; c) trasmette agli enti gestori le relazioni sui risultati dei controlli a campione di cui alla lettera a), nonche' sui risultati della valutazione triennale dei servizi di cui alla lettera b); i risultati sono determinanti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche.