Art. 30 
 
                      Procedura di valutazione 
 
  1. Gli enti gestori garantiscono  e  accompagnano  dall'interno  il
processo di continuo sviluppo  della  qualita'  dei  servizi  con  le
seguenti modalita': 
    a)  essi  adottano  una  procedura  interna   atta   a   valutare
annualmente l'applicazione  degli  standard  qualitativi  di  cui  al
presente  regolamento;  la  procedura  viene  elaborata   a   livello
provinciale e la sua adozione e' vincolante; 
    b) essi trasmettono all'Agenzia  per  la  famiglia  la  relazione
annuale sui risultati della valutazione. 
  2. L'Agenzia per la famiglia garantisce e  accompagna  dall'esterno
il processo di continuo sviluppo della qualita' dei  servizi  con  le
seguenti modalita': 
    a) effettua controlli a campione, senza preavviso, finalizzati ad
accertare l'avvenuta applicazione degli standard qualitativi  di  cui
al presente regolamento; 
    b) adotta una  procedura  esterna  atta  a  valutare,  a  cadenza
triennale,  l'applicazione  degli  standard  qualitativi  di  cui  al
presente  regolamento;  la  procedura  viene  elaborata   a   livello
provinciale e la sua adozione e' vincolante; 
    c) trasmette agli enti gestori le  relazioni  sui  risultati  dei
controlli a campione di cui alla lettera a),  nonche'  sui  risultati
della valutazione triennale dei servizi di cui  alla  lettera  b);  i
risultati  sono  determinanti   per   l'accesso   alle   agevolazioni
pubbliche.