Art. 32 Periodo di transizione 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, 20 e al comma 4 dell'art. 23 e' previsto un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2019. 2. Il rapporto numerico personale educativo-bambino di cui all'art. 12 entra in vigore il 1° gennaio 2019 nei servizi di assistenza domiciliare all'infanzia e il 1° gennaio 2021 negli asili nido. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, lettera b) per strutture gia' esistenti e' concesso un periodo di transizione di due anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.