Art. 32 
 
                       Periodo di transizione 
 
  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 18,
20 e al comma 4 dell'art. 23 e' previsto un  periodo  di  transizione
fino al 1° gennaio 2019. 
  2. Il rapporto numerico personale educativo-bambino di cui all'art.
12 entra in vigore il 1°  gennaio  2019  nei  servizi  di  assistenza
domiciliare all'infanzia e il 1° gennaio 2021 negli asili nido. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2,
lettera b) per strutture gia' esistenti e'  concesso  un  periodo  di
transizione di due anni a partire dall'entrata in vigore del presente
regolamento.