Art. 33 
 
              Nuove costruzioni, ampliamenti e rinnovo 
 
  1. Le disposizioni  di  cui  all'art.  22,  comma  1,  lettera  c),
relative  ai  locali  trovano  applicazione  per   tutte   le   nuove
costruzioni, per l'ampliamento e  il  rinnovo  di  strutture  la  cui
progettazione formale avvenga a partire dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento.