Art. 8 
 
         Collaborazione educativa e formativa con i genitori 
 
  1. Le attivita' di formazione,  educazione  e  di  assistenza  alla
prima infanzia sono improntate a una collaborazione paritaria  con  i
genitori. 
  2. I servizi attuano la collaborazione educativa e formativa con le
seguenti modalita': 
    a)  al  momento  dell'accoglienza  acquisiscono  informazioni  di
carattere  sanitario,  nonche'  informazioni  riguardanti  esperienze
precedenti,  episodi  particolari,  preferenze,  abitudini,  modi  di
comunicare e reazioni della bambina/del bambino e le aspettative  dei
genitori; 
    b) forniscono informazioni sul periodo minimo necessario e  sulle
modalita' da prevedere per consentire un ambientamento  ottimale  nel
nuovo contesto extrafamiliare, tenendo conto  delle  esperienze,  dei
bisogni e delle reazioni del singolo bambino; 
    c) concordano gli obiettivi formativi, educativi  e  di  sviluppo
riguardanti il bambino/la bambina in un dialogo partecipativo  con  i
genitori; 
    d) garantiscono, al momento  dell'entrata  o  dell'uscita  o  nel
corso di specifici colloqui  individuali,  uno  scambio  continuo  di
informazioni sullo stato di benessere, il comportamento e i progressi
compiuti dal bambino/dalla bambina; 
    e) prevedono il coinvolgimento e  la  partecipazione  attiva  dei
genitori in occasione di assemblee o  di  manifestazioni  e  progetti
comuni; 
    f) raccolgono suggerimenti e reclami  ed  effettuano  rilevazioni
sulla  soddisfazione,  quale  parte   integrante   del   sistema   di
valutazione di cui all'art. 30.