Art. 8 Collaborazione educativa e formativa con i genitori 1. Le attivita' di formazione, educazione e di assistenza alla prima infanzia sono improntate a una collaborazione paritaria con i genitori. 2. I servizi attuano la collaborazione educativa e formativa con le seguenti modalita': a) al momento dell'accoglienza acquisiscono informazioni di carattere sanitario, nonche' informazioni riguardanti esperienze precedenti, episodi particolari, preferenze, abitudini, modi di comunicare e reazioni della bambina/del bambino e le aspettative dei genitori; b) forniscono informazioni sul periodo minimo necessario e sulle modalita' da prevedere per consentire un ambientamento ottimale nel nuovo contesto extrafamiliare, tenendo conto delle esperienze, dei bisogni e delle reazioni del singolo bambino; c) concordano gli obiettivi formativi, educativi e di sviluppo riguardanti il bambino/la bambina in un dialogo partecipativo con i genitori; d) garantiscono, al momento dell'entrata o dell'uscita o nel corso di specifici colloqui individuali, uno scambio continuo di informazioni sullo stato di benessere, il comportamento e i progressi compiuti dal bambino/dalla bambina; e) prevedono il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei genitori in occasione di assemblee o di manifestazioni e progetti comuni; f) raccolgono suggerimenti e reclami ed effettuano rilevazioni sulla soddisfazione, quale parte integrante del sistema di valutazione di cui all'art. 30.