Art. 2 
 
                Decadenza organi e nomina commissario 
 
  1. Alla data di istituzione  del  Comune  di  Alluvioni  Piovera  i
comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e
consigli comunali, decadono. 
  2. Dalla data di istituzione del Comune di Alluvioni Piovera e fino
all'insediamento, a  seguito  delle  elezioni  amministrative,  degli
organi del  nuovo  comune,  le  relative  funzioni  di  Governo  sono
esercitate  dal  commissario,  nominato  ai   sensi   della   vigente
legislazione statale. 
  3. Il commissario e' coadiuvato, fino all'elezione  del  sindaco  e
dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai  sindaci  dei
comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle   citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).