Art. 10 Entrata in vigore 1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 dicembre 2017 ROSSI (Omissis).