Art. 4 Organizzazione amministrativa provvisoria 1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Laterina Pergine Valdarno e il relativo impiego del personale ad esso trasferito. 2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario. 3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Laterina Pergine Valdarno e' situata presso la sede dell'estinto Comune di Laterina. 4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno.