Art. 4 
 
              Organizzazione amministrativa provvisoria 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci  dei  comuni  oggetto  della
fusione,   d'intesa   tra    loro,    definiscono    l'organizzazione
amministrativa provvisoria del Comune di Laterina Pergine Valdarno  e
il relativo impiego del personale ad esso trasferito. 
  2. Per quanto non disposto dall'intesa di  cui  al  comma  1  o  in
assenza, decide il commissario. 
  3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai  sensi
dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede
provvisoria del Comune di Laterina Pergine Valdarno e' situata presso
la sede dell'estinto Comune di Laterina. 
  4.  Le  disposizioni  dell'intesa  di  cui  al   comma   1   e   le
determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo
restano in vigore fino all'approvazione di difformi  disposizioni  da
parte degli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno.