Art. 5 
 
                         Vigenza degli atti 
 
  1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i  piani,
gli strumenti urbanistici  e  i  bilanci  dei  comuni  oggetto  della
fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano  in  vigore,
con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa  popolazione
dei comuni che li hanno approvati, fino  all'entrata  in  vigore  dei
corrispondenti atti del commissario o  degli  organi  del  Comune  di
Laterina Pergine Valdarno. 
  2. In conformita' alle disposizioni dell'art. 1, comma  122,  della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'  metropolitane,
sulle province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni),  i  soggetti
nominati dagli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina nelle
relative commissioni per il paesaggio,  di  cui  all'art.  153  della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme  per  il  governo  del
territorio), continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento
agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino  alla
nomina della  nuova  commissione  per  il  paesaggio  del  Comune  di
Laterina Pergine Valdarno, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018. 
  3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto  legislativo
n. 267/2000, il Comune di Laterina Pergine  Valdarno,  risultante  da
fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti  di
competenza previsti  nell'ultimo  bilancio  approvato  dagli  estinti
Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina per l'esercizio 2018 cui  si
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.