Art. 9 Disposizioni finali 1. A far data dal 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina hanno aderito e che risultano ancora in essere al tale data. 2. Alla data del 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina e che risultano ancora in essere a tale data. 3. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attivita' che gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno sostituisce gli estinti Comuni di Pergine Valdamo e di Laterina nell'ambito di dimensione territoriale adeguata «Ambito 2» dell'allegato A della legge regionale n. 68/2011; la popolazione da considerare e' pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 68/2011.