Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. A far data dal 1° gennaio 2018 il  Comune  di  Laterina  Pergine
Valdarno subentra  negli  atti  associativi  ai  quali  entrambi  gli
estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina hanno aderito e  che
risultano ancora in essere al tale data. 
  2. Alla data del 1° gennaio 2018  il  Comune  di  Laterina  Pergine
Valdarno cessa di essere parte degli atti associativi cui ha  aderito
solo uno degli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina e che
risultano ancora in essere a tale data. 
  3. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno resta  obbligato  per  le
obbligazioni assunte verso terzi  per  lo  svolgimento  di  funzioni,
servizi e attivita' che gli estinti Comuni di Pergine Valdarno  e  di
Laterina hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta  la  durata  di
dette obbligazioni. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune  di  Laterina  Pergine
Valdarno sostituisce gli estinti  Comuni  di  Pergine  Valdamo  e  di
Laterina nell'ambito di dimensione territoriale adeguata  «Ambito  2»
dell'allegato A della legge regionale n. 68/2011; la  popolazione  da
considerare e' pari alla somma della popolazione dei  comuni  estinti
come risultante dal medesimo allegato. 
  5. Per quanto non previsto dal presente articolo  si  applicano  le
norme della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 68/2011.