Art. 4 Modifica all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili». 1. L'art. 4 (Estensione della procedura abilitativa semplificata) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 e' cosi' sostituito: «Art. 4 (Estensione della procedura abilitativa semplificata). - 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 28/2011 la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata e' estesa agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse con potenza nominale indicata nella tabella A) dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003 fino a 200 Kw.».