Art. 4 
 
Modifica all'art. 4 della  legge  regionale  26  aprile  2012,  n.  8
  «Disposizioni in materia di  produzione  di  energia  elettrica  da
  fonti rinnovabili». 
 
  1. L'art. 4 (Estensione della procedura  abilitativa  semplificata)
della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 e' cosi' sostituito: 
  «Art. 4 (Estensione della procedura abilitativa semplificata). - 1.
Ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n.  28/2011  la
soglia di applicazione della procedura  abilitativa  semplificata  e'
estesa agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici  e  biomasse
con potenza nominale indicata nella tabella A) dell'art. 12, comma  5
del decreto legislativo n. 387/2003 fino a 200 Kw.».