Art. 5 
 
Modifica all'art. 5 della  legge  regionale  26  aprile  2012,  n.  8
  «Disposizioni in materia di  produzione  di  energia  elettrica  da
  fonti rinnovabili». 
 
  1. L'art. 5 (Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti  solari
fotovoltaici) della legge regionale 26 aprile 2012,  n.  8  e'  cosi'
sostituito: 
  «Art. 5 (Limiti all'utilizzo della  PAS  per  gli  impianti  solari
fotovoltaici). - 1. Le disposizioni di cui all'art.  4,  comma  1  si
applicano gli impianti solari fotovoltaici  con  moduli  collocati  a
terra che rispettino le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2
del decreto legislativo n. 28/2011, le prescrizioni del parag.  2.2.2
dell'appendice A del PIEAR vigente, nonche' le seguenti condizioni: 
    a) siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea
d'aria che va misurata tra i punti piu' vicini dei perimetri  al  cui
interno ricadono i moduli fotovoltaici; 
    b)  il  rapporto  superficie  radiante  dei   pannelli/superficie
disponibile non sia inferiore ad 1/10; 
    c) la distanza minima dalle strade  (calcolata  dalla  recinzione
perimetrale dell'impianto) sia: 
      1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 
      2) 100 metri dalle strade provinciali; 
      3) 70 metri dalle strade comunali. 
    d)  la  superficie  interessata   dall'intervento   deve   essere
delimitata da schermature verdi, utilizzando specie autoctone; 
    e) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di
trasformazione, etc.) devono essere dotati  di  autonoma  schermatura
verde; 
    f)  le  recinzioni  perimetrali  devono  essere  realizzate   con
strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di
favorire la veicolazione della piccola fauna; 
    g) la nuova viabilita' di accesso prevista deve essere realizzata
esclusivamente  con  materiali  drenanti  naturali.  Con  gli  stessi
materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di  manovra  e
circolazione interna  strettamente  necessaria  ai  mezzi  funzionali
all'esercizio dell'impianto medesimo; 
    h) che non siano ubicati in aree e siti di cui  al  parag.  2.2.2
dell'appendice A del PIEAR vigente nonche' nelle  aree  sottoposte  a
tutela  del  paesaggio,  del  patrimonio  storico   ed   archeologico
dell'allegato D) della presente legge. 
  2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste  dal
presente articolo comporta l'applicazione dell'autorizzazione unica». 
  3. La costruzione e l'esercizio  di  nuovi  impianti  della  stessa
natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale,  proposti  da
un soggetto gia' titolare di altra o  altre  autorizzazioni  ottenute
tramite  P.A.S.  o  che  siano  riconducibili  allo   stesso   centro
decisionale,  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile  o  per
qualsiasi altra relazione, anche di  fatto,  sulla  base  di  univoci
elementi, la cui potenza nominale  sommata  tra  loro  e  con  quella
dell'impianto/i gia' autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200
kW, saranno assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica. 
  4. Piu' impianti di cui al comma 1  autorizzati  con  la  procedura
abilitativa  semplificata  non  possono   essere   ceduti   a   terzi
costituenti un  unico  centro  decisionale  qualora  la  somma  delle
potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw.