Art. 6 
 
Modifica all'art. 6 della  legge  regionale  26  aprile  2012,  n.  8
  «Disposizioni in materia di  produzione  di  energia  elettrica  da
  fonti rinnovabili». 
 
  1. L'art. 6 (Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici)
della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 e' cosi' sostituito: 
  «Art. 6 (Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici).  -
1. Le disposizioni di cui all'art.  4,  comma  1  si  applicano  agli
impianti eolici di potenza nominale fino a 200 kW, che rispettino  le
prescrizioni contenute nel paragrafo 1.2.2.1  dell'appendice  A)  del
PIEAR vigente e le seguenti condizioni: 
    a) che siano posti ad una distanza tra loro  non  inferiore  a  6
volte il diametro del rotore dell'aerogeneratore di maggiore  potenza
e comunque posti ad una distanza non inferiore  a  500  mt  che  deve
essere misurata tra punti piu' vicini della  proiezione  sul  terreno
delle eliche tracciata in funzione della  loro  massima  apertura  in
senso orizzontale; 
    b) che siano rispettati i requisiti minimi di  cui  al  paragrafo
1.2.2.1; 
    c) che la dimensione massima dei generatori per impianti ≥ 60  kW
<= 200 KW deve essere: diametro del rotore <= 50 m  e  altezza  torre
<=60 m; 
    d) che la distanza minima dei  generatori  deve  essere  pari  ad
almeno tre  volte  il  diametro  del  generatore  gia'  presente  nel
territorio o comunque gia' autorizzato; 
    e) che il lotto minimo per impianti con potenza complessiva ≥  60
kw e fino a 200 Kw deve essere = 10000 mq; 
    f) che le disposizione dei generatori  deve  avvenire  in  linea,
anche su piu' file, rispetto ad  altri  generatori  gia'  presenti  o
comunque gia' autorizzati; 
    g) che la  distanza  minima  del  generatore  dalle  strade  deve
essere: 
      1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 
      2) 100 metri dalle strade provinciali; 
      3) 70 metri dalle strade comunali; 
    h) che la distanza minima del generatore deve essere  300  m  dai
fabbricati; 
    i)  che  la  distanza  minima  del  generatore  dai  confini   di
proprieta' deve essere superiore al raggio del generatore ovvero  dal
punto piu' estremo di sorvolo degli elementi rotanti; 
    l) che non siano ubicati in aree  e  siti  di  cui  al  paragrafo
1.2.2.1 dell'appendice  A)  del  PIEAR  vigente  nonche'  nelle  aree
sottoposte  a  tutela  del  paesaggio,  del  patrimonio  storico   ed
archeologico dell'allegato D) della legge regionale n. 54/2015. 
  2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste  dal
presente articolo comporta l'applicazione dell'autorizzazione unica. 
  3. La costruzione e l'esercizio  di  nuovi  impianti  della  stessa
natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale,  proposti  da
un soggetto gia' titolare di altra o  altre  autorizzazioni  ottenute
tramite  P.A.S.  o  che  siano  riconducibili  allo   stesso   centro
decisionale,  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile  o  per
qualsiasi altra relazione, anche di  fatto,  sulla  base  di  univoci
elementi, la cui potenza nominale  sommata  tra  loro  e  con  quella
dell'impianto/i gia' autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200
kW, saranno assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica. 
  4. Piu' impianti di cui al comma 1  autorizzati  con  la  procedura
abilitativa  semplificata  non  possono   essere   ceduti   a   terzi
costituenti un  unico  centro  decisionale  qualora  la  somma  delle
potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw».