Art. 6 Modifica all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili». 1. L'art. 6 (Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 e' cosi' sostituito: «Art. 6 (Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 si applicano agli impianti eolici di potenza nominale fino a 200 kW, che rispettino le prescrizioni contenute nel paragrafo 1.2.2.1 dell'appendice A) del PIEAR vigente e le seguenti condizioni: a) che siano posti ad una distanza tra loro non inferiore a 6 volte il diametro del rotore dell'aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza non inferiore a 500 mt che deve essere misurata tra punti piu' vicini della proiezione sul terreno delle eliche tracciata in funzione della loro massima apertura in senso orizzontale; b) che siano rispettati i requisiti minimi di cui al paragrafo 1.2.2.1; c) che la dimensione massima dei generatori per impianti ≥ 60 kW <= 200 KW deve essere: diametro del rotore <= 50 m e altezza torre <=60 m; d) che la distanza minima dei generatori deve essere pari ad almeno tre volte il diametro del generatore gia' presente nel territorio o comunque gia' autorizzato; e) che il lotto minimo per impianti con potenza complessiva ≥ 60 kw e fino a 200 Kw deve essere = 10000 mq; f) che le disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su piu' file, rispetto ad altri generatori gia' presenti o comunque gia' autorizzati; g) che la distanza minima del generatore dalle strade deve essere: 1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 2) 100 metri dalle strade provinciali; 3) 70 metri dalle strade comunali; h) che la distanza minima del generatore deve essere 300 m dai fabbricati; i) che la distanza minima del generatore dai confini di proprieta' deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto piu' estremo di sorvolo degli elementi rotanti; l) che non siano ubicati in aree e siti di cui al paragrafo 1.2.2.1 dell'appendice A) del PIEAR vigente nonche' nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell'allegato D) della legge regionale n. 54/2015. 2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione dell'autorizzazione unica. 3. La costruzione e l'esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto gia' titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell'impianto/i gia' autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica. 4. Piu' impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw».