Art. 7 
 
Modifica all'art. 6 della  legge  regionale  26  aprile  2012,  n.  8
  «Disposizioni in materia di  produzione  di  energia  elettrica  da
  fonti rinnovabili». 
 
  1. Dopo l'art. 6 (Limiti all'utilizzo della PAS  per  gli  impianti
eolici) della legge regionale 26 aprile 2012, n.  8  e'  inserito  il
seguente articolo: 
  «Art. 6-bis (Disciplina  per  l'installazione  degli  impianti  con
potenza nominale inferiori alla tabella A) dell'art. 12 comma  5  del
decreto legislativo n. 387/2003). - 1. Fatte salve le  competenze  in
materia di legislazione esclusiva di cui agli articoli 9 e 117, comma
2, lettera s) della Costituzione, al fine di conciliare  e  garantire
le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio  con  quelle  di
sviluppo   e   valorizzazione   delle   energie   rinnovabili,    per
l'installazione degli impianti con potenza  nominale  inferiori  alle
soglie indicate nella tabella A) dell'art. 12  comma  5  del  decreto
legislativo n. 387/2003, fermo restando quanto richiesto dall'art.  6
del decreto legislativo  n.  28/2011,  devono  essere  rispettate  le
seguenti prescrizioni: 
1) Impianti eolici: 
    a) La dimensione massima dei generatori per impianti <60 kW  deve
essere: diametro del rotore <= 40 m e altezza torre <= 50 m; 
    b) La distanza minima dei generatori deve essere  pari  a  almeno
sei volte il diametro del generatore gia' presente nel  territorio  o
comunque gia' autorizzato; 
    c) Il lotto minimo per impianti con potenza  complessiva  <  60kw
deve essere = 10000 mq; 
    d) La disposizione dei generatori deve avvenire in  linea,  anche
su piu' file, rispetto ad altri generatori gia' presenti  o  comunque
gia' autorizzati; 
    e) La distanza minima del generatore dalle strade deve essere: 
      1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 
      2) 100 metri dalle strade provinciali; 
      3) 70 metri dalle strade comunali. 
    f) La distanza minima del generatore dai fabbricati  deve  essere
300 m dai fabbricati; 
    g) La distanza minima del generatore dai  confini  di  proprieta'
deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto  piu'
estremo di sorvolo degli elementi rotanti. 
2) Impianti fotovoltaici: 
    a)   Rapporto   superficie   radiante   dei   pannelli/superficie
disponibile non inferiore ad 1/10; 
    b) Distanza  minima  dalle  strade  (calcolata  dalla  recinzione
perimetrale dell'impianto): 
      1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 
      2) 100 metri dalle strade provinciali; 
      3) 70 metri dalle strade comunali. 
    c)  la  superficie  interessata   dall'intervento   deve   essere
delimitata da schermature verdi utilizzando specie autoctone; 
    d) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di
trasformazione, etc.) devono essere dotati  di  autonoma  schermatura
verde; 
    e)  le  recinzioni  perimetrali  devono  essere  realizzate   con
strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di
favorire la veicolazione della piccola fauna; 
    f) con la  nuova  viabilita'  di  accesso  prevista  deve  essere
realizzata esclusivamente con materiali drenanti  naturali.  Con  gli
stessi materiali devono essere  realizzati  gli  eventuali  spazi  di
manovra e  circolazione  interna  strettamente  necessaria  ai  mezzi
funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo. 
3) Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici 
    a) devono avere la stessa inclinazione e lo  stesso  orientamento
della falda ed i loro componenti  non  devono  modificare  la  sagoma
degli edifici stessi. La superficie  dell'impianto  non  deve  essere
superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato. 
  2. Piu' impianti di cui al comma 1  autorizzati  con  la  procedura
abilitativa  semplificata  non  possono   essere   ceduti   a   terzi
costituenti un  unico  centro  decisionale  qualora  la  somma  delle
potenze degli impianti superi la soglia di 200kW. 
  3. Qualora piu' impianti di cui al comma 1 sono riconducibili ad un
unico centro decisionale devono essere considerati un unico  impianto
per cui devono rispettare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6.».