Art. 7 Modifica all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili». 1. Dopo l'art. 6 (Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 e' inserito il seguente articolo: «Art. 6-bis (Disciplina per l'installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alla tabella A) dell'art. 12 comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003). - 1. Fatte salve le competenze in materia di legislazione esclusiva di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, al fine di conciliare e garantire le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, per l'installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alle soglie indicate nella tabella A) dell'art. 12 comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando quanto richiesto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 1) Impianti eolici: a) La dimensione massima dei generatori per impianti <60 kW deve essere: diametro del rotore <= 40 m e altezza torre <= 50 m; b) La distanza minima dei generatori deve essere pari a almeno sei volte il diametro del generatore gia' presente nel territorio o comunque gia' autorizzato; c) Il lotto minimo per impianti con potenza complessiva < 60kw deve essere = 10000 mq; d) La disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su piu' file, rispetto ad altri generatori gia' presenti o comunque gia' autorizzati; e) La distanza minima del generatore dalle strade deve essere: 1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 2) 100 metri dalle strade provinciali; 3) 70 metri dalle strade comunali. f) La distanza minima del generatore dai fabbricati deve essere 300 m dai fabbricati; g) La distanza minima del generatore dai confini di proprieta' deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto piu' estremo di sorvolo degli elementi rotanti. 2) Impianti fotovoltaici: a) Rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non inferiore ad 1/10; b) Distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell'impianto): 1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 2) 100 metri dalle strade provinciali; 3) 70 metri dalle strade comunali. c) la superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi utilizzando specie autoctone; d) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde; e) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna; f) con la nuova viabilita' di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo. 3) Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici a) devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato. 2. Piu' impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200kW. 3. Qualora piu' impianti di cui al comma 1 sono riconducibili ad un unico centro decisionale devono essere considerati un unico impianto per cui devono rispettare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6.».