Art. 9 Modifica all'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili». 1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 e' cosi' sostituito: «2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica a condizione che il proponente rispetti i limiti previsti negli articoli 5 e 6.».