Art. 9 
 
Modifica all'art. 11 della legge  regionale  26  aprile  2012,  n.  8
  «Disposizioni in materia di  produzione  di  energia  elettrica  da
  fonti rinnovabili». 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n.
8 e' cosi' sostituito: 
  «2. La disposizione di cui al comma 1, lettera  b),  si  applica  a
condizione  che  il  proponente  rispetti  i  limiti  previsti  negli
articoli 5 e 6.».